Pensioni, Decolla il nuovo fondo di solidarietà per i ferrovieri

Bruno Franzoni Martedì, 05 Gennaio 2016
Tra le novità più importanti, la modifica del contributo ordinario ora fissato nella misura dello 0,20% e l’aumento da 48 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario.
Via libera alle prestazioni di sostegno al reddito nei confronti del personale delle Ferrovie dello Stato. L'Inps ha pubblicato la Circolare 208/2015 con la quale regola le prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Decreto numero 86984 del 9 Gennaio 2015). Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Societa' del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, nonche' nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità indicate nella legge 92/2012

 

Le prestazioni. Il Fondo, ricorda l'Inps, provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. La prestazione ordinaria  può essere corrisposta per 18 mesi ai lavoratori interessati alla riqualificazione ma è pari alla retribuzione lorda (e quindi non ha tetto come l'assegno di cassa integrazione). Il fondo eroga, inoltre, gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo. La prestazione straordinaria è una sorta di accompagnamento alla pensione con un assegno di fatto pari al trattamento al quale si avrebbe avuto diritto al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Può accedere alla prestazione il personale dipendente (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il valore dell'assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria. Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

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