Pensioni, Depenalizzata l'omissione dei contributi entro i 10mila euro

Federico Pica Martedì, 26 Gennaio 2016
Lo prevede il decreto legislativo sulla depenalizzazione dei reati lievi pubblicato in Gazzetta Ufficiale in attuazione della Legge Delega numero 67/2014.
Stop alle sanzioni penali in caso di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo complessivo non superi euro 10 mila annui. In luogo delle attuali sanzioni penali la condotta sarà punita solo con una sanzione amministrativa economicamente rilevante. Lo prevede il decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale e che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 6 febbraio. 

Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014, - è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in "illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale". Oltre alla depenalizzazione dell'omesso versamento dei contributi il provvedimento introduce la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 

Il criterio generale seguito nel documento varato dal Governo è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca). Restano dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Si tratta dei reati in materia di: edilizia e urbanistica; ambiente;  territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica;giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni; finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.

In luogo della sanzione penale il decreto introduce specifiche sanzioni amministrative così determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno. Di conseguenza, in materia lavoristica è previsto che, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 

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