Pensioni, L'accordo di conciliazione non ha effetti sui contributi

Nicola Colapinto Lunedì, 15 Marzo 2021
I chiarimenti in una Faq dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Anche se l'azienda trova un accordo con il lavoratore sulle pretese retributive dopo la diffida accertativa i contributi vanno versati sulle retribuzioni piene.
L'accordo di conciliazione tra azienda e lavoratore sulle pretese retributive non produce riflessi sull'imponibile contributivo, che va quindi calcolato su quanto accertato in sede ispettiva con la diffida accertativa. Lo precisa, tra l'altro, l'ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota n. 326/2021, in cui detta chiarimenti sui ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, entrata in vigore il 15 settembre 2020 dopo la Riforma operata dalla legge n. 120/2020.

Diffida Accertativa

Come noto se nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Inl emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei lavoratori dipendenti (es. paghe non corrisposte) l'ispettore intima al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore gli importi risultanti dagli accertamenti. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida il datore di lavoro può: a) promuovere un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro (se si raggiunge un accordo con il lavoratore la diffida perde efficacia); b) fare ricorso al direttore dell'Itl, che sospende l'esecutività della diffida per 60 giorni entro cui il ricorso va deciso. Se il termine di 30 giorni spira senza che il datore di lavoro faccia alcunché oppure se il tentativo di conciliazione o il ricorso non ha esito positivo per il datore di lavoro la diffida diventa automaticamente «titolo esecutivo».

Istruttoria sui ricorsi

Ebbene con riferimento a quest'ultima ipotesi l'Inl comunica di aver predisposto un nuovo modello. Sulla decisione del ricorso l'Inl spiega che deve sempre contenere l'indicazione delle eccezioni sollevate da tutti i ricorrenti, con analitica motivazione. Se la diffida ha come destinatari anche obbligati solidali, inoltre, va specificato nei confronti di chi di loro ha effetto la decisione prestando massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, in particolare, se si possano ritenere comuni a tutti gli obbligati o se riguardino esclusivamente il ricorrente. Solo nel primo caso, infatti, l'eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con ridetermina della diffida, ha effetto anche nei confronti dell'obbligato rimasto inerte o che ha presentato ricorso tardivo (e quindi non ammesso), eccetto l'ipotesi di accordo in sede di conciliazione monocratica.

L'Inl precisa ancora che, poiché i ricorsi riguardano provvedimenti emanati dallo stesso Itl che li deve decidere, è opportuno che la relativa istruttoria sia affidata a personale diverso da quello della vigilanza, il quale si limiterà a fornire ausilio durante l'attività istruttoria.

La decisione del ricorso

La decisione del ricorso va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti se ha effetti nei loro confronti. In tutti i casi in cui la decisione sia di rigetto o d'inammissibilità del ricorso, la decisione deve recare l'attestazione d'esecutività della diffida ed esser notificata al lavoratore, assolvendo a ogni onere di comunicazione senza necessità di ulteriori atti. Nelle Faq l'Inl spiega, peraltro, che la mancata notifica al lavoratore del ricorso e del provvedimento di diffida accertativa non comporta l’improcedibilità del ricorso e che il lavoratore non può presentare documentazione ad integrazione dello stesso salvo si tratti fatti anteriori all'accertamento (es. avvenuta estinzione del debito). Inoltre l’eventuale pagamento di somme intervenuto successivamente all’emissione del provvedimento di diffida accertativa non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione salvo la corresponsione sia asseverata in maniera incontrovertibile anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

Contributi pieni

L'Inl risponde, infine, alla domanda se un'eventuale conciliazione monocratica con esito positivo, a seguito di diffida, ha riflessi sull'imponibile contributivo. La risposta è negativa: l'imponibile contributivo va comunque calcolato secondo quanto accertato dagli ispettori. Pertanto, non è necessario l'invio all'Inps anche del verbale di conciliazione eventualmente intervenuta sulla diffida.

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