Per le donne vittime di violenza di genere scattano gli sgravi contributivi

Valerio Damiani Giovedì, 28 Giugno 2018
In Gazzetta ufficiale il Dm che concede gli sgravi contributivi nel 2018 alle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere ed inserite nei percorsi di protezione.
Arrivano gli sgravi contributivi per le donne vittime di violenza di genere. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che facilita l'inserimento lavorativo delle donne inserite in percorsi di protezione sociale. La novella si aggiunge al recente congedo per le donne vittime di violenze di genere introdotto dal Jobs Act nel 2015 segno di una accresciuta attenzione del legislatore verso la tematica.

Sgravio sino al 31 dicembre 2018

Nello specifico il decreto ministeriale reca uno sgravio alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013. Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La misura non reca nocumento dal punto di vista previdenziale per le dirette interessate dato che resta  ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 33% della retribuzione imponibile.

Vincolo di bilancio

L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per conseguire il beneficio, in relazione ad ogni assunzione, le cooperative sociali dovranno produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. Le agevolazioni contributive saranno riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse sopra indicate.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Il decreto del ministero del lavoro 11 maggio 2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati