Permessi Legge 104, Aggiornate le regole nel lavoro part-time

Dario Seghieri Sabato, 20 Marzo 2021
L'ente di previdenza spiega come ricalcolare i tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
L’Inps fornisce con la Circolare n. 45/2021 le nuove indicazioni in seguito agli orientamenti della Cassazione, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che si devono distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi

Part-time orizzontale

In caso di part-time di tipo orizzontale i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%

Il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Per determinare i giorni di permesso mensili effettivamente disponibili occorre prendere in considerazione l'orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time (secondo il proprio contratto di riferimento) diviso l'orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno. Il risultato va moltiplicato per tre. Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Il riproporzionamento dei tre giorni, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Frazionabilità in ore dei giorni di permesso

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Al riguardo l'Inps spiega che, in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, il calcolo deve essere effettuato dividendo l'orario normale di lavoro medio settimanale per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicando il risultato per tre. Il risultato costituisce il massimale delle ore mensili di permesso fruibili dal lavoratore.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, il massimale orario mensile dei permessi fruibili si determina dividendo l'orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per il numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno e moltiplicando il risultato per tre (i giorni di permesso teorici).

Le nuove indicazioni, in sostanza, limitano l'applicazione delle regole già individuate nel messaggio n. 3114/2018 ai soli rapporti di lavoro part-time sino al 50%; se il part-time ha una durata superiore il calcolo viene effettuato come fosse a tempo pieno.

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Documenti: Circolare Inps 45/2021

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