Reddito di Cittadinanza, Ecco gli extracomunitari tenuti all'obbligo di certificazione del patrimonio

Bernardo Diaz Venerdì, 06 Dicembre 2019
Le indicazioni in un documento Inps. L'obbligo di certificazione dell'autorità estera competente è limitata all’attestazione del solo valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero.
Al via i pagamenti del Reddito e della Pensione di cittadinanza per i cittadini non comunitari. Le domande di RdC presentate da cittadini extracomunitari per i quali non è necessaria la produzione della certificazione da parte dell'autorità estera competente saranno accolte dall'Inps con il rilascio della carta RdC ed il contestuale avvio del pagamento del beneficio (con le eventuali mensilità arretrate). Gli altri dovranno, invece, integrare la domanda di RdC. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 4516/2019 pubblicato l'altro giorno.

Obbligo per cittadini extracomunitari

Le indicazioni riguardano i cittadini non comunitari che hanno presentato domanda di ammissione all'RdC/PdC dal 6 marzo 2019. Come noto per tali soggetti la legge 26/2019 di conversione del DL 4/2019 ha imposto l’obbligo di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell'autorità estera competente tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che attesti i requisiti reddituali e patrimoniali per avere diritto all'RdC, nonché la composizione del nucleo familiare. La medesima legge di conversione ha esentato dall'onere i cittadini non comunitari di Stati o Territori per i quali risulti oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni dell'autorità estera rinviando all'adozione di un successivo decreto interministeriale l'elenco degli Stati soggetti all'obbligo.

Nelle more dell'adozione del decreto l'Inps ha sospeso dal 5 luglio 2019 (Circ. Inps 100/2019) le istruttorie di tutti i cittadini non comunitari anche (dal 31 Ottobre 2019) ai pochi stranieri che avevano ottenuto il reddito perché erano riusciti a presentare domanda prima della introduzione dell’emendamento relativo alla documentazione aggiuntiva (cioè entro il 31 marzo 2019). Il citato decreto è stato adottato di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il 21 ottobre 2019 ed è  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 285 del 5.12.2019.

Domande presentate da aprile

Con la pubblicazione del DM l'Inps spiega che le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto (ove, cioè, non è necessaria la certificazione dell'autorità estera competente) per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno evase dall'Inps con il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento. Previa verifica della permanenza dei requisiti, l'ente provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate.

Le domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale (si tratta di 19 Stati tra cui Svizzera, Giappone ed Islanda) dovranno essere, invece, integrate con la certificazione suddetta. Nello specifico tali cittadini saranno tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa.

Domande presentate entro marzo 2019

L'Inps spiega, infine, che anche i cittadini che hanno presentato domanda nel marzo 2019 dovranno produrre la certificazione dell'autorità estera se appartengono a Stati o Territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale. Per gli altri, fermo restando la dichiarazione integrativa di responsabilità, i pagamenti riprenderanno con le consuete modalità, senza necessità di alcun ulteriore adempimento documentale.

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Documenti: Messaggio inps 4516/2019

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