Reddito di cittadinanza, Entro il 21 Ottobre va aggiornata la domanda

Bernardo Diaz Giovedì, 03 Ottobre 2019
I chiarimenti in un comunicato dell'Inps dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 4/2019. Coinvolti coloro che hanno presentato la domanda di RdC/PdC nel marzo 2019.
I beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza che hanno presentato la domanda dal 6 marzo 2019 al 31 marzo 2019 dovranno integrare la domanda entro il 21 ottobre 2019 per poter continuare a ricevere l'erogazione del beneficio economico. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3568/2019 pubblicato ieri dall'ente di previdenza.

Infatti, le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 28 marzo 2019, n. 26) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4). La legge di conversione ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019.

Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge  del citato DL 4/2019. In particolare, il richiedente il beneficio dovrà fornire apposita dichiarazione in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.

Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, l'Inps ha messo a disposizione una procedura disponibile all'indirizzo serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione presso la quale è possibile integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate e prendere atto delle informative aggiornate. Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità. Gli interessati hanno tempo sino al 21 Ottobre 2019 per effettuare la dichiarazione. Le integrazioni successive a tale data comporteranno la sospensione del pagamento della mensilità di RdC/PdC per il mese di ottobre attesa l'impossibilità per l'ente previdenziale di elaborare in tempo utile la liquidazione della rata di RdC/PdC.

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Documenti: Messaggio inps 3568/2019

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