Sanatoria Extra Ue, Riaperti i termini sino al 31 dicembre 2020

Valentino Grillo Mercoledì, 25 Novembre 2020
I chiarimenti in una nota del Ministero dell'Interno. Termini riaperti sino al 31 dicembre 2020 a favore dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del contributo forfetario (pari a 500 euro), ma non hanno presentato alcuna istanza di regolarizzazione o l'hanno fatto all'Inps entro l'originaria scadenza del 15 agosto.
Dalle ore 9:00 di stamani e fino alle ore 20:00 del 31 dicembre riaprono i termini per completare la sanatoria dei lavoratori extracomunitari. I datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del contributo forfetario (pari a 500 euro), ma non hanno presentato alcuna istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero oppure hanno presentato erroneamente l'istanza all'INPS, possono inviarla dal sito del ministero dell'interno se intendono portare a termine la sanatoria. Lo rende noto il Ministero dell'interno con la nota n. 4623/2020 pubblicata il 23 novembre 2020 nella quale specifica che le istanze in questione potranno essere inviate anche per il tramite dei consueti intermediari autorizzati (patronati, CAAF, consulenti del lavoro, ecc.). 

Sanatoria lavoro sommerso

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla sanatoria sul lavoro sommerso (Art. 103 del Dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020) dichiarando la volontà di assumere cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data.  

La sanatoria ha operato solo in alcuni settori specifici: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per evitare abusi la norma ha stabilito che la regolarizzazione sia esercitabile solo da quei datori di lavoro in possesso di un reddito annuo non inferiore a 20mila euro (27mila euro se ci sono più componenti nel nucleo familiare del datore di lavoro) salvo l'istanza sia presentata da un datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza per la regolarizzazione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. A tal riguardo la nota ministeriale precisa che la limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

Come noto la domanda di emersione per i lavoratori extracomunitari andava presentata allo sportello unico per l'immigrazione (e non all'INPS competente invece per la regolarizzazione dei cittadini italiani e comunitari) e bisognava prima pagare un ticket di 500 euro a lavoratore e poi un forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale che il DM 7 luglio 2020 ha fissato in misura pari a 300 euro per ciascun mese o frazione di mese dichiarato nella domanda per le regolarizzazioni nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e in 156 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona.

Termini riaperti per gli stranieri extra UE

In relazione ai datori di lavoro che, pur avendo pagato il ticket, non hanno fatto alcuna domanda di regolarizzazione degli stranieri extra ue, o erroneamente l'hanno inviata all'Inps, e intendono completare la regolarizzazione, il ministero dell'interno riapre dalle ore 9 del 25 novembre fino alle ore 20 del 31 dicembre, il sistema di inoltro telematico delle istanze. Per attribuire agli utenti l'abilitazione a compilare i modelli di domanda (EM-DOM_2020 e/o EM-SUB_2020), il sistema richiede di inserire i dati presenti sul modello F24 di versamento del ticket e ne verifica la corrispondenza. Le istanze possono essere inviate anche dagli intermediari (patronati, Caf, consulenti del lavoro, ecc.).

Interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro

La nota ministeriale precisa, infine, che se il rapporto di lavoro si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore (cioè diversa dal decesso di una della parti o del fallimento del datore di lavoro) prima della convocazione allo Sportello Unico il datore di lavoro dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge, pagare la contribuzione previdenziale in relazione alla durata effettiva del rapporto di lavoro e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all’atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile è necessario, anche in questa fattispecie, che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l’opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

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