Sanatoria Lavoro Nero, Al via il versamento del contributo forfettario

Valerio Damiani Domenica, 30 Maggio 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Si paga 300 euro per ciascun mese o frazione di mese pregresso da regolarizzare (156 euro per il settore domestico e cura della persona).
Datori di lavoro alla cassa per pagare il forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per tutti i periodi che hanno formato oggetto di emersione con la sanatoria sul lavoro nero conclusa la scorsa estate. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 79/2021 in cui spiega, tra l'altro, che per i lavoratori italiani e comunitari sono riaperti i termini (scaduti lo scorso 18 settembre) sino al 7 giugno 2021.

Contributo forfettario

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno dichiarato ai sensi dell'articolo 103, co. 1 del dl n. 34/2020 la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani, comunitari o stranieri presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020. Come noto la domanda di emersione andava presentata, tra il 1° giugno ed il 15 agosto 2020, all'Inps per i cittadini italiani ed europei oppure allo Sportello Unico per l'immigrazione per le istanze dei datori di lavoro che riguardavano i lavoratori ExtraUe.

Per accedere alla sanatoria si doveva pagare un ticket di 500 euro a lavoratore e quindi un forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per tutti i periodi anteriori all'emersione che il DM 7 luglio 2020 ha fissato in misura pari a 300 euro per ciascun mese o frazione di mese dichiarato nella domanda per le regolarizzazioni nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e in 156 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona.

Modalità di calcolo

Per i lavoratori italiani e comunitari il contributo forfettario va calcolato dalla data inizio del rapporto di lavoro (oggetto dell'emersione) al 18 maggio 2020, giorno antecedente l'entrata in vigore del dl n. 34/2020.

Per gli extracomunitari il calcolo va fatto dalla data di inizio del rapporto di lavoro (se anteriore all'emersione) sino alla data dell'istanza di emersione (quindi al massimo entro il 15 agosto 2020). Per chi si è avvalso della riapertura dei termini di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4623/2020 il contributo è dovuto sino al 15 agosto 2020. Si paga anche nelle ipotesi di istanze volte alla emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa. Non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla presentazione delle istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato in attesa della convocazione allo sportello unico (in questi casi manca un pregresso da sanare).

Massimo cinque anni. Non possono essere regolarizzati periodi anteriori al quinquennio prescrizionale decorrente dalla data di presentazione della domanda di emersione (quindi al massimo dal giugno 2015 in poi). In tutti i casi, inoltre, i lavoratori sono esclusi dal versamento della quota di contribuzione a loro carico.

Termini di versamento

L'Inps spiega che se l'istanza di emersione ha ad oggetto lavoratori italiani e comunitari il pagamento può essere disposto entro il 7 giugno 2021 cioè entro 10 giorni dalla pubblicazione della Circolare (il termine era scaduto lo scorso 18 settembre). Se l'istanza riguarda extracomunitari si paga (anche dopo la presentazione dell'istanza di emersione) prima della convocazione delle parti presso la Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. 

Il versamento va effettuato all'Agenzia delle Entrate tramite F24 utilizzando gli appositi codici tributo istituti dall'AdE con Circolare n. 58/E del 25 settembre 2020 con esclusione della facoltà di compensazione. Le somme sono ripartite nel seguente modo: 1) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale; 2) per un terzo all'Inps, a titolo contributivo; 3) per un terzo all'Inps, con accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Periodi successivi alla regolarizzazione

Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta (quindi con l'aliquota piena con rivalsa della quota a carico del lavoratore). Più nello specifico il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi e all'adempimento degli obblighi informativi per i lavoratori regolarizzati con queste decorrenze:

1) 19 maggio (entrata in vigore dl n. 34/2020) per dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di europei;

2) inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico immigrati per le sanatorie dei lavoratori Extraue, se il rapporto è stato instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione;

3) dalla data di emersione per le istanze presentate allo Sportello unico immigrati per le sanatorie dei lavoratori Extraue, se il rapporto è stato instaurato antecedentemente all'istanza stessa;

4) dal 16 agosto 2020 per i datori di lavoro che siano avvalsi della riapertura dei termini di cui alla citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 4623/2020.

Gli adempimenti da porre in essere (apertura della posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di una apposita matricola aziendale per i lavoratori diversi dagli agricoli e non del settore domestico) sono stati illustrati dall'INPS con le Circolari n. 101/2020 e n. 73/2021.

TFR

Dal momento della regolarizzazione il datore di lavoro dovrà anche assolvere gli obblighi di comunicazione al lavoratore in materia di destinazione del TFR maturando alle forme di previdenza complementare nonché quelli di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria (ove previsto). A tal fine l'INPS spiega che al raggiungimento del requisito dimensionale concorrono anche i lavoratori oggetto dell'istanza di emersione. 

Rigetto

In caso d'inammissibilità, archiviazione o rigetto della sanatoria, il contributo forfait non viene restituito ed il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione ordinaria sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro maggiorata delle sanzioni civili di cui alla legge n. 388/2000. Ciò vale anche nell’ipotesi di attività di lavoro subordinato svolta da lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, come statuito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps n. 79/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati