Datori di lavoro iscritti al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali alla cassa per pagare il contributo aggiuntivo per il finanziamento delle prestazioni integrative della disoccupazione indennizzata (Naspi). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4104/2023 in cui, a distanza di quattro anni dall’istituzione del Fondo, diffonde le relative istruzioni anche per il recupero della contribuzione arretrata (ottobre 2019-novembre 2023).
Fondo di Solidarietà
I chiarimenti riguardano il Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali che, come noto, garantisce - a favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro iscritti al Fondo:
- prestazioni di integrazione salariale (in caso di sospensione riduzione dell’attività lavorativa) recentemente adeguate alla legge n. 234/2021;
- prestazioni integrative, di importo o di durata, rispetto alla disoccupazione indennizzata (Naspi) in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- assegni straordinari di sostegno al reddito a favore dei dipendenti che maturino entro i successivi 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro i requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata all’interno di programmi di incentivo all’esodo condivisi con la parte sindacale.
Il Fondo è stato istituito con decreto interministeriale Lavoro-Economia n. 103594/2019. I datori di lavoro finanziano le predette prestazioni con un contributo pari allo 0,45% della retribuzione imponibile di ciascun dipendente (0,65% se occupano mediamente più di 15 dipendenti). La contribuzione, per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali del 2022 è dovuta anche se occupano un solo dipendente.
Il contributo aggiuntivo
Oltre alla contribuzione ordinaria i datori di lavoro sono chiamati a versare un ulteriore contributo in cifra fissa, interamente a loro carico, di 10 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, più il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo, cioè dal periodo di paga in corso all’epoca (ottobre 2019). Le contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
L’Inps ricorda che il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (G.U. 252 del 27 Ottobre 2023) nell’adeguare il Fondo alle Riforma degli ammortizzatori sociali ha confermato la predetta contribuzione aggiuntiva stabilendo, tuttavia, che il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata è dovuto unicamente sino al 31 dicembre 2022.
Il versamento
L’Inps comunica, quindi, le modalità per il versamento della predetta contribuzione aggiuntiva (sino ad oggi assenti). Due le modalità:
- La contribuzione in cifra fissa (10€ mensili) dovrà essere versata tramite le denunce mensili a partire dalla «competenza» dicembre 2023 ed il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di «competenza» successivi alla pubblicazione del messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024);
- La contribuzione relativa alle somme trattenute in materia di malattia costituendo, solo somme arretrate (sino al 31 dicembre 2022 per l’appunto), dovrà essere versata nei 3 mesi di «competenza» successivi alla pubblicazione del messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024);
I datori di lavoro tenuti al versamento, che abbiano sospeso o cessato l’attività e che siano tenuti ad adempiere, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull’ultimo mese di attività della matricola.
Documenti: Messaggio Inps 4104/2023