Sostegno al Reddito, tutele ampliate per i lavoratori del comparto trasporti

Valerio Damiani Lunedì, 15 Febbraio 2016
Esteso l'ambito di operatività del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito delle aziende di trasporto pubblico. 
Perimetro più ampio per le prestazioni di sostegno al reddito per il personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico. La circolare Inps 27/2016 pubblicata la scorsa settimana disciplina, infatti, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’Inps dal decreto interministeriale n. 86985/2015 all'indomani delle modifiche apportate dal Jobs Act (Dlgs 148/2015). 

Il Fondo, com'è noto, prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende pubbliche e private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari ed esclude le aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. 

Originariamente costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti, dal 1° gennaio 2016 il Fondo è esteso stato esteso alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti. Pertanto, anche i lavoratori delle aziende più piccole potranno da quest'anno accedere, alle prestazioni di sostegno al reddito previste sino allo scorso anno nei confronti delle aziende di grandi dimensioni.

In particolare il Fondo potrà erogare, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: 1) l'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; 2) prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI/NASpI); 3) l'assegno straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo . Inoltre, è previsto l’accredito della contribuzione correlata nelle ipotesi della erogazione delle prestazioni di cui ai primi tre punti.

I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo (marzo 2015). Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.

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Documenti: Circolare Inps 27/2016

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