Stop per due anni dal versamento del TFR all'Inps per le imprese in fallimento

Nicola Colapinto Martedì, 04 Dicembre 2018
Lo sgravio contributivo è previsto in un passaggio del decreto legge 109/2018 in vigore dalla scorsa settimana per alleviare gli oneri economici verso le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.
Le imprese fallite o in amministrazione straordinaria che hanno fruito della proroga della cigs per la causale di cessazione dell'attività non dovranno accantonare il tfr al fondo tesoreria e pagare il ticket di licenziamento. L'art. 43-bis della legge n. 130/2018 con cui è stato convertito il dl n. 109/2018 ha introdotto una ulteriore agevolazione connessa alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale prevista dall'art. 44 dello stesso dl con le misure urgenti per Genova.

Come noto l'articolo 44 del Dl 109/2018 ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, la proroga, per massimo 12 mesi, della cigs per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con il conseguente riassorbimento occupazionale. La proroga è concessa sulla base di un accordo da stipularsi in sede governativa, presso il ministero del lavoro e con l'intervento del ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, secondo le disposizioni del dm 25 marzo 2016.

Durante l'esame alla Camera del Dl 109/2018 è stata aggiunta una nuova disposizione rubricata all'articolo 43-bis che prevede, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 ai sensi del predetto articolo 44, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'art. 2, commi 31-35, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (cioè il contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Anche in questo caso, l'esonero dal contributo di licenziamento viene concesso per gli anni 2020 e 2021 mediante autorizzazione dell'Inps rilasciata a domanda, alle imprese sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano fruito della cigs per crisi aziendale negli anni 2019 e 2020.

Tali benefìci sono concessi nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al fine del rispetto di tale limite, l'Inps è tenuto a monitorare mensilmente la spesa, sulla base delle domande presentate e accolte, bloccando ulteriori richieste dal momento in cui accerti il raggiungimento della spesa. La copertura dell'onere finanziario è posta a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

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