Stranieri, La verifica di congruità del datore spetta ai professionisti

Mercoledì, 06 Luglio 2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce gli adempimenti a carico dei professionisti del lavoro per asseverare l’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

I professionisti del lavoro saranno gli unici soggetti per i flussi 2021 e 2022 a verificare i requisiti riguardanti l’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate da parte dei datori di lavoro. Tra queste la regolarità del Durc e la presenza di un reddito o fatturato di almeno 30 mila euro risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. Lo spiega l'Inl nella circolare n. 3/2022.

Procedure Snelle

Come noto l’art. 44 del dl n. 73/2022 in vigore dallo scorso 22 giugno 2022 ha demandato in via esclusiva le operazioni di verifica dei requisiti contrattuali (osservanza dei CCNL e numero di richieste da parte della stessa azienda in base alla capacità economica) ai professionisti iscritti in appositi albi (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e alle associazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. La novità è temporanea, riguarda i decreti flussi 2021 (già emanato) e 2022 come già anticipato nella nota Inl del 23 giugno.

L’obbligo di asseverazione è, comunque, escluso:

  • con riferimento alle domande del 2021 in relazione alle quali le suddette verifiche sono già state effettuate dall’Inl;
  • con riferimento ad entrambi gli anni 2021 e 2022 ove il datore di lavoro sia affetto da patologie o handicap ed intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza;

I criteri

Per procedere all’asseverazione l’Inps spiega che il professionista o l’organizzazione datoriale deve esaminare il datore di lavoro alla luce di cinque criteri:

  • a) capacità patrimoniale, da intendersi come «capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato»;
  • b) equilibrio economico-finanziario e cioè la «possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione»;
  • c) fatturato, ossia la «somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura»;
  • d) numero dei dipendenti, «ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato»;
  • e) tipo di attività svolta dall'impresa, «anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa».

Il professionista o l’organizzazione datoriale può ricorrere al dm 27 maggio 2020 circa i «requisiti reddituali del datore di lavoro». Così, ad esempio, deve verificare, per ciascun lavoratore da assumere, la presenza di un reddito o fatturato di almeno 30.000 euro annui nell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio. Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, è possibile utilizzare anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Ulteriori elementi

Non solo. Per una maggiore consapevolezza del giudizio il professionista o l’organizzazione datoriale deve acquisire: il Durc (per verificare la presenza di debiti con enti previdenziali) e quattro autocertificazioni riguardanti: 1) l’assenza di condanne o di indagini per reati contro la sicurezza sul lavoro; 2) l’assenza di violazioni in materia di lavoro nero; 3) una dichiarazione in merito alle esigenze del nulla osta; 4) una dichiarazione di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l'indicazione del numero dei lavoratori interessati e l'esito delle stesse.

L'asseverazione

L'Inl, infine, spiega che solo in caso di esito positivo delle verifiche va rilasciata l'asseverazione che il datore di lavoro produrrà con la richiesta di assunzione dello straniero ovvero, per le domande già presentate del 2021, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del professionista, deve indicare la documentazione verificata e va argomentata nel dettaglio. Il professionista deve conservare la documentazione per almeno cinque anni. Alla circolare l'Inl allega il modello di asseverazione.

Protocollo d’Intesa

L’asseverazione, infine, non sarà necessaria per le organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti. In tal caso il rilascio dei nullaosta avverrà esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.

Documenti: Circolare Inl n. 3/2022

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