Per gli extracomunitari rifugiati più facile l'accesso alle politiche attive del lavoro

Vittorio Spinelli Lunedì, 25 Giugno 2018
Il chiarimento in una nota dell'Anpal. Tre mesi di documentata ospitalità presso un centro di accoglienza saranno sufficienti per accedere alle misure di politica attiva del lavoro ai richiedenti lo stato di rifugiato.
Regole più semplici per accedere alle misura di politica attiva per il lavoro ai cittadini extracomunitari richiedenti lo stato di rifugiato. Per loro basterà accertare lo stato di dimora abituale nel centro di accoglienza. Lo precisa l'Anpal nella nota numero 6202 del 23 maggio 2018 in cui risponde ad alcune richieste di chiarimento in merito al requisito della "residenza" e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro. 

L'Agenzia, acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rammenta che l’articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 subordina l'accesso ai servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento. L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica. 

Poiché tale norma riveste il carattere di lex specialis con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego- previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 - per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale. Sullo stesso argomento, inoltre, l’articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso  un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro. 

In definitiva, il requisito della residenza, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale. Questa interpretazione conclude la nota dell'Anpal appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015, laddove è previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo [...] consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda. A fortiori, dovrà essere consentito l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.

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