Terremoto Ischia, Entro il 16/9 si paga la contribuzione sospesa

Mercoledì, 02 Agosto 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Coinvolti i datori di lavoro, professionisti e autonomi coinvolti nel terremoto del 26 novembre 2022 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Possibile rateizzare l’onere senza sanzioni e interessi in cinque anni.

Entro il 16 settembre 2023 i datori di lavoro, professionisti ed autonomi che si sono avvalsi della facoltà di sospendere i contributi previdenziali a seguito del terremoto che ha coinvolto Ischia il 26 novembre 2022 (Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno) dovranno versare i contributi sospesi in unica soluzione oppure, se intendono avvalersi della rateazione in 60 rate, dovranno procedere al versamento della prima rata. Lo ricorda l’Inps nel messaggio n. 2854/2023 con il quale fornisce le modalità per ciascuna gestione previdenziale.

Sospensione contributiva

Come si ricorderà ll dl n. 186/2022 ha sospeso gli adempimenti informativi e i versamenti dei contributi previdenziali a favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. La sospensione ha riguardato i contributi in scadenza tra il 26 novembre 2022 ed il 30 giugno 2023. L’Inps ha fornito indicazioni in merito con Circolare n. 36/2023.

Con riferimento alla platea dei soggetti si tratta:

  • dei datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • dei committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Versamento della contribuzione sospesa

Ebbene l’Inps spiega che i soggetti che si sono avvalsi della predetta facoltà dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023. In alternativa è possibile rateizzare l’onere, senza interessi e sanzioni, in 60 rate mensili di pari importi con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. In tal caso il versamento della prima rata (il cui importo minimo non può essere inferiore a 50€) non dovrà avvenire entro il 16 settembre 2023.  Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

L’Inps ricorda, infine, che i datori di lavoro, che hanno sospeso gli adempimenti informativi devono trasmettere entro il 16 settembre 2023 anche le denunce retributive e contributive.

All’interno del documento l’Istituto riepiloga le modalità per effettuare, tramite «F24», i versamenti in questione per ciascuna gestione previdenziale.

Documenti: Messaggio Inps 2854/2023

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati