La questione riguarda le aziende che hanno erroneamente versato il TFR al fondo di tesoreria Inps in mancanza del requisito dimensionale previsto dalla legge (50 dipendenti). Lo scorso anno l'ente previdenziale ha distinto due tipologie: le aziende in possesso della regolarità contributiva nei confronti delle quali i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non possono formare oggetto di ripetizione; le aziende irregolari che possono, invece, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate.
Si tratta di aziende sia prive del codice di autorizzazione (CA) «1R» che in possesso, erroneamente, del CA «1R», il codice che contraddistingue la presenza di almeno 50 dipendenti. L'Inps spiega che alle aziende regolari è stato assegnato il codice “7W”, ed il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo. A tal fine, le aziende dovranno presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria e potranno ottenere il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria già anticipate e/o liquidate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W”.
Per le aziende senza regolarità contributiva le quote di TFR accantonate verranno restituite all’azienda, al netto dell’esposizione debitoria, verificata sull’intera posizione del codice fiscale entro limite della prescrizione decennale decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. A tal fine l’azienda dovrà trasmettere una dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale contenente l’elenco dei lavoratori interessati, gli importi delle quote di accantonamento da recuperare, gli eventuali importi già erogati a titolo di anticipazione e/o liquidazione, con relative attestazioni dell’avvenuto pagamento; nonché un'attestazione in ordine all’avvenuta comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR maturate dalla data di assunzione e mantenute in regime di cui all’articolo 2120 c.c. sono accantonate presso il datore di lavoro.
Documenti: Messaggio inps numero 3025/2019