TFR, Il contributo al fondo di tesoreria dell'Inps non può essere trasferito

Valerio Damiani Giovedì, 06 Febbraio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La natura previdenziale della gestione comprime il diritto alla portabilità delle somme accantonate nel Fondo. 
I contributi accantonati nel Fondo Tesoreria dell'Inps non possono essere oggetto del c.d. «diritto di portabilità» che riconosce ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa la facoltà di trasferire la posizione contributiva maturata in un fondo pensione verso un altro. Ciò in quanto il Fondo, che accoglie il tfr dei lavoratori del settore privato, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, è una gestione previdenziale obbligatoria e non complementare. Pertanto le somme versate in tale gestione non possono essere trasferite ad una forma di previdenza complementare nel caso in cui l'iscritto intenda esercitare  la facoltà di cui all'articolo 14 del Dlgs 252/2005. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 413/2020 pubblicato l'altro giorno.

La questione

Come noto il fondo di tesoreria accoglie il tfr (trattamento fine rapporto) dei lavoratori del settore privato, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti. Queste aziende, infatti, sono tenute a versare mensilmente, al fondo, le quote di tfr maturate dai dipendenti, i quali ne riceveranno la relativa prestazione  alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali versamenti hanno natura di contribuzione previdenziale obbligatoria, con conseguente applicazione delle norme in materia di accertamento e riscossione (dei contributi obbligatori), con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione. La prestazione erogata dal Fondo è soggetta al generale «principio di automaticità», per cui spetta anche in presenza di contributi omessi (e non prescritti). Le quote di TFR versate soggiacciono, peraltro, al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti (art. 2110 del codice civile e art. 7 della legge n. 53/2000).

Niente portabilità dal Fondo di Tesoreria

Secondo l'Inps, il richiamato quadro di disciplina esclude l'applicabilità del «diritto alla portabilità» alle quote di tfr pregresse accantonate al fondo tesoreria (aziende con matricole aventi CA: 1R, 2R e 7W). Il chiarimento dell'ente di previdenza comprime il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale sancito dall'articolo 14 del Dlgs 252/2005 secondo il quale il lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Questa portabilità coinvolge, in sostanza, solo le forme di previdenza complementari in quanto favorisce la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare ma non può abbracciare le gestioni previdenziali obbligatorie tra cui il Fondo in discussione.

Nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta, infatti, in alcun modo disciplinata; l’ordinamento vigente non prevede, in definitiva, che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire. Di conseguenza, conclude l'Inps, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W), inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.

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