Torna nel 2019 la cassa integrazione in deroga per il settore dei call center

Nando Pulvirenti Martedì, 13 Agosto 2019
La legge di conversione del DL 4/2019 ha rinnovato la misura di sostegno al reddito per i lavoratori del settore per l'anno 2019 entro un limite di 20 milioni di euro. I dettagli e le condizioni per l'ammissione al beneficio.
Rinnovata la Cassa Integrazione in deroga nei call center nel 2019. I dipendenti di aziende in crisi che occupano più di 50 addetti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, hanno diritto per quest'anno al riconoscimento di un'indennità pari alla cassa integrazione straordinaria, in caso di sospensione dell'attività, per la durata massima di 12 mesi. Il messaggio Inps numero 3058/2019 pubblicato l'altro giorno dall'ente previdenziale e la Circolare numero 8/2019 del Ministero del Lavoro regolano il rinnovo della misura, già in vigore per gli anni 2015/2017, prevista all'art. 26-sexies della legge n. 26/2019 (conversione del dl n. 4/2019).

La Cigs in deroga

La proroga dell'ammortizzatore sociale vale esclusivamente per il 2019 entro un limite di 20 milioni di euro e riguarda, come in passato, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e lavoratori a domicilio, che posseggano presso l'unità produttiva presso la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per quanto riguarda gli apprendisti, i destinatari della tutela esclusivamente quelli assunti con apprendistato professionalizzante. Il beneficio consiste di un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria, per la durata di 12 mesi con il riconoscimento, come di consueto, della contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione.

L'indennità può essere richiesta per la sospensione o la riduzione d'attività lavorativa determinata da crisi aziendale. La crisi, ha spiegato il ministero, deve essere valutata sulla base degli indicatori economici e finanziari riguardanti il biennio precedente, da cui deve emergere un andamento a carattere involutivo. L'impresa a tal fine deve presentare una relazione tecnica, contenente le motivazioni a supporto. Inoltre, deve essere verificato, in via generale, anche il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi l'assenza di nuove assunzioni. Come accaduto in passato il trattamento può essere richiesto soltanto dai call center qualificati come imprese ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

La misura, come accennato, vale solo per il 2019. Il Ministero del lavoro ha precisato però che, in presenza di un accordo siglato nell'anno 2019 con inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso di tale anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2019. Resta fermo che il trattamento potrà essere erogato sempre nel limite delle risorse disponibili. 

Il piano di risanamento

Per l'ammissione al beneficio l'azienda è tenuta a presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause della crisi aziendale, deve definire gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dagli ammortizzatori. Il programma deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, anche se parziale, dell'occupazione. Il trattamento di sostegno al reddito è concesso a condizione che l'interruzione o la sospensione dell'attività lavorativa sia conseguenza di un evento improvviso ed imprevisto. Al tal fine, pertanto, l'impresa è tenuta a dimostrare «l'imprevedibilità» dell'evento che ha causato la crisi; la «rapidità» con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi; la «completa autonomia» dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.

Contributo addizionale e TFR a carico dell'azienda

Le aziende che fanno domanda del trattamento devono versare il contributo addizionale introdotto con la riforma Jobs act (art. 5, dlgs n. 148/2015) pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nei periodi di cigs (uno o più) fino al massimo di 52 settimane in un  quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite delle 52 e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite delle 52 settimane nel quinquennio mobile. L'azienda, inoltre, deve farsi carico delle quote di tfr maturate dai lavoratori durante il periodo d'integrazione salariale (è stata abrogata la norma che estendeva la copertura cigs anche a tale trattamento di fine rapporto). Conseguentemente, le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015.

La domanda

Per l'ammissione al trattamento, l'azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (Divisione VI) e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione del trattamento alla direzione generale ammortizzatori sociali e formazione. La domanda, corredata dal verbale di accordo ed elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni ovvero dalle riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola Inps, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale d'intervento per l'accesso al trattamento con indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento, l'autodichiarazione relativa ai requisiti e il nominativo del referente della domanda con indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail utilizzando il facsimile di domanda dal sito istituzionale del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'azienda, ancora, deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'Inps oppure per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa. La concessione dell'indennità avviene con decreto del ministero del lavoro per tutto l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda.

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Documenti: Messaggio Inps 3058/2019; Circolare Ministero del Lavoro numero 8/2019

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