Violenza di Genere, Arrivano gli sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono

Bernardo Diaz Lunedì, 20 Aprile 2020
L'Inps attua la previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2018 destinata ad agevolare le assunzioni da parte delle cooperative sociali delle donne vittime di violenza di genere.
Partono finalmente gli sgravi contributivi sulle assunzioni effettuate dalle cooperative sociali nel corso del 2018 di donne vittime di violenze di genere. Le coop potranno fruire dello sgravio previsto dalla legge 205/2017 dalla data di assunzione della lavoratrice sino al 30 novembre 2020. Lo rende noto l'Inps con la Circolare numero 53/2020 pubblicata la scorsa settimana dall'ente di previdenza.

Soggetti beneficiari

L'incentivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) allo scopo di facilitare l'inserimento lavorativo delle donne inserite in percorsi di protezione sociale in abbinamento recente congedo per le donne vittime di violenze di genere. Il successivo DM di attuazione (Decreto del Ministero Lavoro 11 maggio 2018) ha previsto che l'incentivo spetti alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con nuovi contratti a tempo indeterminato ancorché a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013. L'Inps spiega che l'incentivo non trova applicazione sulle conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine essendo richiesto il carattere di novità del rapporto di lavoro. Non è incentivato pure il lavoro intermittente, mentre lo sono le assunzioni in apprendistato e lavoro domestico a tempo indeterminato. In caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Sgravio

Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La misura non reca nocumento dal punto di vista previdenziale per le beneficiarie della disposizione dato che resta  ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 33% della retribuzione imponibile. In caso di assunzioni effettuate o risolte nel corso del mese, il limite massimo va riproporzionato in misura di 11,29 euro giornalieri. Lo sgravio è applicabile dalla data di assunzione, che necessariamente deve essere avvenuta nel 2018, fino al 30 novembre 2020.

La domanda

Per accedere all'incentivo, la coop deve fare domanda online all'Inps, con il modulo «Do.VI» in cui indicare, tra l'altro, la lavoratrice assunta, la data del provvedimento di protezione cui è sottoposta ed il Comune di competenza, l'importo della retribuzione mensile, l'aliquota oggetto dello sgravio contributivo. Ricevuta la domanda, l'Inps calcola l'importo dell'incentivo spettante e ne verifica la copertura con i fondi pubblici disponibili; in caso d'insufficienza, ne dà comunicazione al datore di lavoro indicando l'importo massimo di agevolazione autorizzata. Ai fini operativi, l'Inps elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio. Una volta che l'Inps avrà dato il disco verde la cooperativa può procedere alla materiale fruizione dello sgravio con l'esposizione sulla denuncia contributiva UniEmens a partire dal corrente mese di aprile. Il recupero degli arretrati di sgravio dei mesi da gennaio 2018 a marzo 2020 potrà avvenire esclusivamente con la denuncia Uniemens del mese di aprile, maggio e giugno.

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Documenti: Circolare Inps 53/2020

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