Voucher, Al via le semplificazioni per le imprese agricole

Bruno Franzoni Martedì, 21 Agosto 2018
L'Inps recepisce le prime novità introdotte con la legge di conversione del decreto lavoro. Dal 20 Agosto le imprese del settore agricolo potranno indicare la data di inizio delle prestazioni occasionali in un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Dal 20 Agosto le imprese agricole potranno ricorrere al lavoro accessorio entro 10 giorni dalla comunicazione preventiva all'Inps. Ne' da notizia lo stesso istituto di previdenza in un comunicato stampa diffuso oggi in cui recepisce alcune delle novità contenute nella legge di conversione del decreto dignità recentemente approvato dal Parlamento in via definitiva. 

L’articolo 2 bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali. La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

Ebbene l'Inps informa che la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo. L'Istituto anticipa, comunque, che già a decorrere dal 20 agosto 2018, le imprese operanti nel settore agricoltura potranno indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Le novità

Come noto la legge di conversione al decreto dignità ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere - per le imprese - al lavoro occasionale. In particolare è stato estesa la facoltà di ricorrere al contratto di prestazione occasionale alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (dai cinque precedenti) a condizione che impieghino lavoratori in situazione svantaggiata (disoccupati, pensionati, studenti); è stato ampliato il lasso temporale entro cui, una volta effettuata la dichiarazione preventiva all'Inps, può svolgersi la prestazione lavorativa.

Prima dell'intervento normativo l'adempimento andava assolto almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione comunicando con esso, tra l'altro, data e ora d'inizio e termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni. Il dl dignità ha apportato tre novità: 1) ha ampliato il novero dei soggetti che possono fare la comunicazione cumulativa, includendo enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo; 2) ha sostituito la «durata» della prestazione con un «monte ore complessivo presunto»; 3) ha esteso l'arco temporale di riferimento entro il quale può svolgersi la prestazione lavorativa con riferimento alle imprese agricole, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo fino a 10 giorni dalla comunicazione preventiva.

Per le imprese agricole, peraltro, sono state escluse le sanzioni nel caso in cui vengano accertate violazioni derivanti da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori da impiegare nell'attività agricola (ovvero delle condizioni di risultare disoccupati, studenti o pensionati e di non essere stati iscritti nell'anno precedente nell'elenco anagrafici dei lavoratori agricoli).

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