Voucher, Arriva il libretto della famiglia e il contratto occasionale

Massimiliano Cendon Giovedì, 01 Giugno 2017
La manovra reintroduce la disciplina sul lavoro accessorio in favore delle sole famiglie e delle imprese sino a 5 dipendenti. Restano i tetti previsti dalla vecchia normativa.
I voucher cambiano nella forma ma non nella sostanza. La legge di conversione del decreto legge 50/2017 contenente la cd. manovra bis per il 2017 reintroduce lo strumento in favore delle microimprese e delle famiglie. Complessivamente l'intervento ricalca in più punti la vecchia normativa abrogata lo scorso marzo in vista del quesito referendario chiesto dalla Cgil anche se ci sono alcuni elementi di novità da tenere in considerazione che hanno ristretto il perimetro di ricorso alla misura. Vediamo dunque quali sono le modifiche. 

Per quanto riguarda le imprese (e professionisti e settore no profit) i voucher assumono il nomen iuris di contratto di prestazione occasionale e potranno essere utilizzati solo dalle imprese sino a 5 dipendenti (subordinati a tempo indeterminato) con esclusione comunque di quelle operanti dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere, e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese agricole potranno usarlo solo per pensionati, studenti e disoccupati. 

Rispetto ai vecchi voucher si alza il compenso per chi svolge attività, da 7,50 euro netti a 9 euro l'ora e cresce la quota contributiva a carico del datore (al 33% del compenso più un ulteriore 3,5% per il premio Inail); il compenso minimo sarà pari a 36 euro, dunque la durata della prestazione non potrà risultare inferiore a 4 ore. Resta poi l'obbligo di tracciabilità con la comunicazione preventiva all'Inps del luogo, oggetto e compenso della prestazione pattuita con il prestatore almeno un'ora prima dello svolgimento della prestazione. Cambia però la modalità di acquisto: l'utilizzatore dovrà infatti acquistare le somme per remunerare le prestazioni attraverso una piattaforma informatica gestita dall'Inps (con una commissione fissa pari all'1% degli importi versati per finanziare gli oneri gestionali) che potrà accettare i pagamenti anche tramite l'F24. E non più presso banche o tabaccai. 

Il libretto della famiglia 

Le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate anche dalle famiglie, intese come persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. In tal caso sono previsti però limiti oggettivi alle attività remunerabili tramite i voucher. In particolare si potranno remunerare solo i piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; e l'insegnamento privato supplementare. Il compenso di tali prestazioni viene remunerato in misura pari a dieci euro l'ora, cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione Inail. Anche per il libretto della famiglia sia i prestatori che gli utilizzatori dovranno entrare nell'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, per effettuare il pagamento, la comunicazione dello svolgimento della prestazione lavorativa e le altre informazioni necessarie. In alternativa le famiglie potranno avvalersi anche di un ente di patronato. I termini per la comunicazione della prestazione sono però più ampi rispetto alle imprese: l'utilizzatore, avrà tempo, infatti, sino al giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. 

I tetti ai compensi

Per quanto riguarda i compensi vengono ridotti i tetti annuali: 5mila euro annui (per ciascun prestatore e per ciascun datore di lavoro) e non più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Viene stabilito, per le microimprese, che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. E' prevista una disciplina di favore per pensionati, studenti e disoccupati che prevede, ai fini del raggiungimento del tetto dei 5mila euro con riferimento agli utilizzatori, la computabilità nei limiti del 75% del reddito percepito tramite la prestazione occasionale. In sostanza se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004). A differenza del passato il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.

Pubbliche Amministrazioni

Le Pa potranno fare ricorso al contratto di prestazione occasionale solo per alcune specifiche attività (a differenza del passato): 1) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi ; 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; 4) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

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