Lavoro

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Sono 102, su un totale di 260 dipendenti diretti, i lavoratori della centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure (Savona) che saranno messi in cassa integrazione, in seguito al provvedimento di sequestro degli impianti a carbone imposto l'11 marzo scorso dall'Autorità Giudiziaria per un presunto coinvolgimento dell'azienda in disastro ambientale doloso.

Ieri la Tirreno Power, al termine di un incontro in prefettura a Savona con i sindacati, ha chiarito che chiederà la cassa integrazione ordinaria.

Controllata al 50% da Gdf Suez e partecipata da Sorgenia (39%), società che fa capo alla famiglia De Benedetti, da Hera (5,5%) e da Iren (5,5%), la società ha sottolineato in una nota che «sta seguendo tutte le strade nelle sue possibilità per riprendere la produzione, tra le quali anche una serie di interventi che potrebbero essere sottoposti al giudice in tempi ragionevolmente brevi, auspicabilmente all'interno di un quadro di costruttivo dialogo e consapevolezza delle difficoltà finanziarie della società».

Il blocco «protratto della produzione - aggiunge l'azienda - in un momento, come noto, estremamente delicato di rinegoziazione del debito da parte dell'azienda con gli istituti finanziari può compromettere la continuità industriale».

Il decreti Poletti consente il ritocco al limite del 20% dei rapporti a termine solo alla contrattazione nazionale.

Il ministro nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di estendere l'efficacia della deroga anche agli accordi aziendali. Il decreto lavoro (dl 34/2014) che arriva oggi in Commissione Lavoro alla Camera consente il superamento del limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo solo attraverso la contrattazione nazionale, escludendo di fatto la contrattazione aziendale.

Viene quindi esclusa la contrattazione di secondo livello, quella aziendale che si svolge dentro l'impresa. Poletti nei giorni scorsi ha parlato della possibilità di dare maggiore forza ai contratti aziendali in quanto è solo nella dimensione aziendale che si possono conoscere al meglio le reali esigenze dell'impresa.

E' possibile quindi che un emendamento che conceda l'efficacia ai contratti aziendali sia sostenuto dal governo. Il ministro Poletti, si è detto infatti disponibile a dialogare con le Camere per qualche aggiustamento ma ha assicurato che il decreto non sarà stravolto: «Ci opporremo con tutte le forze. Siamo convinti della bontà delle decisioni prese».

A fine mese scade il termine per comunicare il monitoraggio dei lavoratori dipendenti addetti alle mansioni usuranti.

Il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare la comunicazione per il monitoraggio dei cosiddetti lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti utilizzati dalle aziende nel corso del 2013.

Si tratta dell'obbligo previsto dal Dlgs 67/2011 a cui sono soggetti anche i lavoratori notturni, che godono per legge della possibilità di accedere al trattamento di quiescienza con requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quest'anno infatti le categorie piu' "usurate" posono andare in pensione con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età, almeno 35 anni di contributi ed il perfezionamento di quota 97,3. I datori sono tenuti a comunicare i nominativi dei lavoratori somministrati impiegati nelle attività usuranti. Si ricorda che i dipendenti coinvolti nell'obbligo sono: a) gli addetti ai lavori a catena individuati dal Dlgs 67/11); b) lavoratori usuranti notturni di cui al Dlgs 66/03; c) i lavoratori usuranti autisti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 67/11; d) i lavoratori indicati dall'articolo 2, Dm 1999.

Le categorie interessate - Sono considerati usuranti ai sensi del Dm 1999 (cd. decreto Salvi) i lavoratori addetti ai prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici; apparecchi termici; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione di articoli per abbigliamento ed accessori; confezione di calzature.

Ai sensi del Dlgs 67/2011 vi rientrano anche i lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto.

Lavoratori Notturni - Per quanto riguarda i "notturni" rientrano in questo genere i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dal Dlgs 66/03 (ossia un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Dlgs 66/03 per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

La comunicazione - La comunicazione si presenta on line attraverso il sito del ministero (click lavoro) utilizzando il modello "Lav_us", previo accreditamento al sistema attraverso l'apposita sezione del sito click lavoro. Il modello è unico e ricomprende tutte le possibili categorie di lavori usuranti di cui va effettuata la dichiarazione. La comunicazione può essere trasmessa anche da un intermediario abilitato o dall'associazione di categoria.

Il decreto Poletti ha eliminato la causale dai contratti di lavoro a termine ma ha inserito un vincolo quantitativo del 20 per cento.

Il decreto legge 34/2014 ha cambiato in molteplici punti i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a termine.

Le linee guida che hanno ispirato l'esecutivo sono state quelle di semplificare per le imprese la possibilità di ricorrere a questi strumenti in un momento di difficoltà economica senza precedenti. 
Dal 21 marzo 2014 sia il contratto a termine che il contratto di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati senza indicazione della causale, cioè senza obbligo di indicazione delle ragioni giustificatrici del termine.

Si tratta questo di un elemento di forte innovazione dato che, nella previgente disciplina, la causalità era la principale causa di contenziosi giudiziari presso i tribunali.

Con il decreto legge 34/2014 pertanto, tutti i contratti possono essere stipulati in modo acausale e ciò con riferimento a qualsiasi tipo di mansione. Il decreto tuttavia ha imposto un limite legale alle assunzioni a termine pari al 20 per cento dell'organico complessivo del datore di lavoro. Limite che può essere superato solo qualora il contratto collettivo nazionale preveda limiti diversi superiori a quelli legali. 

Restano fuori dal tetto del 20 per cento invece le attività già escluse in precedenza dall'articolo 10 comma 7 del Dlgs 368/2001. Rientrano in tali fattispecie le fasi di avvio di nuove attività, i contratti a carattere sostitutivo o stagionali, i lavoratori impiegati in radio e tv e quelli instaurati con i lavoratori over 55.  Infine il decreto legge 34/2014 detta una disciplina derogatoria con riferimento alle imprese che impiegano meno di 5 dipendenti: queste imprese possono assumere solo un lavoratore a tempo determinato.

L'altra caratteristica importante riguarda la possibilità per il datore di lavoro di sottoscrivere fino ad 8 proroghe con il consenso del lavoratore purchè queste abbiano ad oggetto la stessa attività per la quale era stato stipulato in origine il contratto a termine. Prima del decreto Poletti la proroga era ammessa solo una volta. 

Nessuna novità invece per quanto riguarda il tetto massimo di durata del contratto a termine che resta pertanto fissato in 36 mesi; limite comprensivo anche delle eventuali proroghe. Invariati anche gli stop and go cioè quei periodi di pausa da rispettare tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e quello successivo pari a 10 o 20 giorni a seconda che il contratto iniziale fosse rispettivamente di durata sino a 6 mesi oppure superiore.

In pratica pertanto un datore di lavoro che ha un contratto a tempo determinato in scadenza può scegliere se prorogarlo immediatamente nel rispetto del tetto massimo di 36 mesi (a condizione che si riferisca la stessa attività) oppure far scadere il contratto e stipularne uno nuovo sempre a tempo determinato trascorsi i giorni di pausa 10 o 20 a seconda se il contratto iniziale ha una durata inferiore a 6 mesi o superiore.

I Pensionati "restano esclusi dai benefici perché, data la quantità di risorse disponibili, se avessimo spalmato i benefici su una platea più larga avremmo dato 10 euro, come in passato"

«Credo che il 2014 sarà ancora un anno di grande sofferenza», ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, in un'audizione alla Camera sulle linee programmatiche del dicastero. Indipendentemente dalle «considerazioni sulle dinamiche del Pil, che sia +0,6% o +1%, la dinamica dell'occupazione per il 2014 continuerà ad essere una dinamica ancora molto, molto pesante».

Secondo Poletti, «la dinamica occupazionale per il 2014 continuerà a essere molto, ma molto pesante. Quest'anno infatti sarà una sorta di terra di mezzo tra effetti di crisi di imprese sviluppatasi magari tre anni fa, e dinamiche di ripartenza Poletti ha ricordato anche che i pensionati «restano esclusi dai benefici perché, data la quantità di risorse disponibili, se avessimo spalmato i benefici», che andranno ai lavoratori dipendenti, «su una platea più larga avremmo finito per parlare di 10 euro, come in passato».

Il ministro chiarisce anche che «la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria non scompariranno. È fuori discussione». Secondo Poletti,«andrà invece a esaurimento quella in deroga che verrà sostituita dalla nuova Aspi». In audizione Poletti aggiunge che «nell'arco di quest'anno abbiamo un problema perchè manca circa un miliardo per la cig in deroga, se guardiamo alle dinamiche dell'altro anno». «Questo tema - aggiunge - ha bisogno di essere affrontato»', avendo presende il rischio che, andando «verso l'esaurimento degli strumenti ordinari, la cig in deroga diventi il rifugio ultimo con un problema gigantesco per la traslazione di problematiche di tipo diverso. Occorre avere garanzie di copertura altrimenti rischiamo di avere problemi sociali immediatamente a valle».

Non sarà più necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che motivano il ricorso alla somministrazione a termine.

Dal 21 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge 34/2014, è stata abolita la causale anche sul contratto di somministrazione a termine. I datori potranno quindi ricorrere alla somministrazione senza dover più giustificare le esigenze o ragioni di carattere tecnico produttivo.

Restano fermi invece i divieti previsti dalla legge nei casi di sostituzione di lavoratori in sciopero, per sostituire lavoratori in unità produttive interessate da fenomeni di licenziamento collettivo nei sei mesi antecedenti, per sostituire lavoratori oggetto di cassa integrazione (con riguardo alle stesse mansioni dei lavoratori sospesi) e nei casi di utilizzo di lavoratori da parte di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. In tali casi il contratto di somministrazione continua a non poter essere stipulato.

Il decreto legge invece non ha invece introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso di contratti di somministrazione a termine rispetto all'organico aziendale. L'articolo 1 del decreto legge 34/2014 nell'individuare il limite del 20% dell'organico complessivo dei lavoratori impiegati in azienda (peraltro non applicabile nelle aziende fino a 5 dipendenti) sembra riferirsi esclusivamente ai contratti a tempo determinato lasciando fuori da questo vincolo i contratti di somministrazione. I limiti quantitativi dei contratti di sommistrazione continueranno ad essere regolati, pertanto, dalla contrattazione collettiva. 

Nessuna novità anche relativamente agli altri elementi della somministrazione di lavoro. Il datore di lavoro potrà effettuare le proroghe fino a 6 volte come stabilito delle regole del contratto collettivo nazionale e potrà rinnovare tali contratti senza l'obbligo di rispettare un intervallo minimo tra un rapporto a termine l'altro. Inoltre, laddove il datore faccia ricorso solo alla somministrazione a termine, cioè senza alternare tale rapporto con un contratto a tempo determinato, non è tenuto al rispetto del vincolo temporale massimo pari a 36 mesi come stabilito per il contratto a termine.

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