Lavoro

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Questa settimana è stato depositato in Senato il ddl con le cinque deleghe su ammortizzatori, servizi al lavoro, semplificazione, contratti di lavoro e maternità.

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Il disegno di legge delega per la Riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali è arrivato Giovedì in senato. Tra le misure sulle quali il governo chiede di poter legiferare c'è la   creazione di una Agenzia nazionale per l'Impiego a cui verrà affidata la gestione delle politiche attive e passive del lavoro con la compartecipazione dello Stato, Regioni e Province autonome e con il coinvolgimento delle parti sociali.

E poi la tanto annunciata riforma degli ammortizzatori sociali con la creazione di un sistema di garanzia universale previsto in favore di tutti lavoratori. L ' ammortizzatore universale riconoscerà tutele uniformi a tutti coloro che perdono il posto di lavoro, anche in forma non subordinata e terrà maggiormente in considerazione la contribuzione accreditata in favore del lavoratore.

Punto di forza del ddl è comunque la riforma dei contratti che dovrà vedere la nascita di un Testo Unico dei rapporti di lavoro nonchè l'introduzione di un nuovo contratto a «tutele crescenti».

Sulla questione la delega mira ad ottenere un riordino complessivo dei contratti di lavoro esistenti per renderli più coerenti con le esigenze del mercato, obiettivo che potrà essere raggiunto anche attraverso una modifica dell'articolo 18 per consentire maggiore libertà di licenziamento ai datori di lavoro almeno nella prima fase del rapporto lavorativo. La delega dovrà essere esercitata, su proposta del ministro del lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore del ddl.

Ancora il ddl prevede l'introduzione, eventualmente sperimentale, di un compenso minimo orario applicabile a tutti i rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato; la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio (voucher) per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito (attualmente fissati a 5 mila euro annui) e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro.

Infine, il ddl prevede l'abrogazione di tutte le norme che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il nuovo T.u., al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

Nella delega vi sarà anche una maggiore tutela alla maternità. Con la garanzia della corresponsione dell'indennità anche a favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, in particolare quelle a progetto, che attualmente vedono subordinato il loro diritto all'effettivo versamento dei contributi da parte del committente in misura sufficiente alla maturazione del diritto stesso. 

Alcune semplificazioni dovrebbero toccare anche i datori di lavoro. Che dovrebbero ottenere lo snellimento delle informazioni da fornire ai Centri per l'Impiego in caso di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro oltre ad un alleggerimento di tutti quegli obblighi documentali previsti nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo.

Ventiquattro pensionati se la sono vista davvero brutta. Erano rimasti impigliati nella rete di Fabio Salvatori, ex dipendente della finanziaria Ktesios, condannato con l'accusa di truffa a due anni e quattro mesi per aver sottratto ai poveri malcapitati oltre un milione di euro.

La vicenda è del 2008 quando ventiquattro iscritti all'Inps e all'Inpdap ricevono il cedolino dagli istituti di credito che li avvisa che hanno cominciato a pagare 360 rate di 450 euro per prestiti da loro accesi presso la finanziaria di Salvatori. Effettuati subito gli accertamenti in banca scoprono di aver a loro insaputa chiesto prestiti per oltre 1milione euro complessivamente, importo che ora doveva essere rimoborsato.

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Per la banca però era tutto in regola dato che i pensionati avevano depositato carte d'identita e numeri della previdenza. Inevitabile il ricorso alla magistratura innanzi alla quale i poveri malcapitati riescono a dimostrare la loro estraneità, anche se Salvatori si è già messo in tasca il milione.

Alla fine però la vicenda si conclude positivamente con la finanziaria chiamata a restitutire le somme ai pensionati e  Salvatori condannato a 2 anni. Per il momento l'unico a pagare anche se la procura aveva individuato sette presunti complici, ma sono stati assolti con formula piena.

Poletti apre alla sinistra Pd: possibile abbassare le proroghe da 8 a 6. Ma il governo vuole confermare i 36 mesi dei contratti a termine acausali, la sinistra punta a 24 mesi. Aperture pure sull'apprendistato.

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Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è pronto a modificare, senza stravolgerlo, il decreto sui contratti a termine e l'apprendistato, all'esame della Camera per la conversione in legge. Per i contratti a termine il Ministro si è detto disponibile a far scendere da otto a sei il numero delle possibili proroghe, in pratica i rinnovi senza interruzione che posticipano la scadenza del contratto originario.

L'apertura viene per accontentare quella minoranza del Pd che sta presentando numerosi emendamenti.  Contrario invece il Ministro sulla riduzione da tre a due anni per la durata massima dei contratti.  La disponibilità potrebbe portare anche a rivedere la norma che rende facoltativa la formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante, contro il rischio di incorrere in sanzioni da parte della Ue, senza però compromettere l'obiettivo, che resta quello di semplificarne la disciplina per le imprese.

Dunque alcune delle modifiche che chiede l'ala sinistra del partito, che ha la maggioranza nella Commissione Lavoro della Camera, potrebbero vedere la luce. Poletti però avverte: "se introduci dei vincoli sul numero dei rinnovi, arrivati alla scadenza del contratto l'azienda sostituisce il lavoratore».

Altro punto fonte di attrito tra governo e maggioranza è l'eliminazione dell'obbligo di stabilizzare una quota di apprendisti prima di assumerne nuovi. Per Poletti va confermata la misura contenuta nel Dl, soprattutto a tutela delle piccole imprese, mentre nella discussione si è ipotizzato di differenziare a seconda della dimensione di impresa, distinguendo tra grandi e piccole.

Ieri inoltre, il presidente dell'Isfol Pietro Antonio Varesi, ha mostrato l'incremento dell'incidenza dei contratti a tempo determinato nelle imprese. Secondo Varesi i contratti a termine sono passati dal 62,3% (secondo trimestre 2012) al 67,3% (quarto trimestre 2012): questo incremento ha riguardato in larga parte assunzioni di breve o brevissima durata (oltre sei contratti a termine su dieci durano meno di tre mesi), comunque inferiori ai 12 mesi.

In contemporanea calano i contratti intermittenti (-4%) e di collaborazione (-1,6%), peraltro dotati di minori tutele. Molto negativo anche il trend dell'apprendistato con un calo "progressivo e quasi ininterrotto".

Gli addetti alle mansioni usuranti possono uscire quest'anno con il perfezionamento di quota 97,3 a condizione di avere 61 anni e 3 mesi di età, ed almeno 35 anni di contributi.

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I lavoratori usurati hanno, ai sensi del Dlgs 67/2011, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con requisiti piu' favorevoli rispetto a quelli introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Questi lavoratori infatti oltre a poter fruire del pensionamento anticipato indicato dalla Riforma Fornero, anche se piu' favorevole, mantengono una disiplina specifica basata sul sistema delle quote come accadeva per tutti i lavoratori sino al 31/12/2011.

Gli interessati quest'anno possono infatti uscire con il perfezionamento di quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e con 35 anni di contributi.

Piu' alti i requisiti, per i notturni con un numero di notti lavorate all'anno comprese tra 64 e 71 che conseguono il trattamento di quiescienza con quota 99,3 con 63 anni e 3 mesi di eta'; e i notturni con un numero di notti lavorate all'anno ricomprese tra 72 e 77 che devono raggiungere quota 98,3 e 62 anni e 3 mesi di età. In tutti i casi i lavoratori scontano tuttavia il periodo di finestra mobile pari a 12 mensilità come stabiliva la vecchia disciplina.

Vediamo dunque chi sono i potenziali beneficiari della disciplina. In primo luogo trovano spazio i lavori particolarmente usuranti indicati nell'articolo 2 del Dm 1999 nell'ambito delle attività individuate dal Dlgs 374/1993: Lavori in galleria, cava o miniera: Mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: Mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: Mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; Lavori in cassoni ad aria compressa; lLavori svolti dai palombari; lavorazione del vetro cavo: Mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto; lavori ad alte temperature: Mansioni che espongano ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali a titolo esemplificativo, quelli degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale.

Per altre mansioni con esposizioni alle alte temperature, il decreto 17 aprile 2001 stabilisce che la documentazione presentata a corredo della domanda dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dalla tabella, allegata al decreto stesso; 

Lavori notturni - Rientrano nel beneficio i lavoratori definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: lavoratori a turni che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi all' anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti al pensionarnento anticipato tra il luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per quelli che raggiungono i requisiti per il predetto pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009; lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Lavoratori dipendenti da imprese con voci di tariffa InailSi tratta di lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail per specifiche attività impegnati all'interno di un processo produttivo in serie: prodotti dolciari, macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo etc.

In proposito va notato, inoltre, che trovano applicazione i criteri per l'organizzazione del lavoro stabiliti dall'articolo 2100 del Codice civile (obbligatorietà del cottimo). La norma del Codice civile prevede che il prestatore di lavoro vada retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo oppure quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Il Dlgs 374/1993 stabilisce infatti, che i lavoratori interessati devono essere impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, con svolgimento di attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale e con spostamento a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, fissate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, che si spostano a flusso continuo.

Vengono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione o al controllo di qualità.

Conducenti di veicoli - Inclusi tra gli usurati inoltre anche i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. La domanda va corredata, in particolare, dalla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/2005 e del certificato di idoneità alla guida.

Sull'apprendistato si dovrà specificare se la facoltà della formazione pubblica riguardi datori di lavoro o solo le regioni.

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Sono diversi i nodi che dovranno essere sciolti sul decreto Poletti, il dl 34/2014, entrato in vigore lo scorso 21 marzo 2014 che ha iniziato il suo percorso di conversione in legge in Parlamento. Oltre le modifiche che alcuni partiti vogliono introdurre, sulle quali c'è stata la dura presa di posizione dell'esecutivo che ha indicato la sua contrarietà ad uno stravolgimento del decreto, ci sono anche altri aspetti più delicati e meno "politicizzabili". 

Si tratta in particolare di chiarire il regime applicabile ai contratti a termine in corso di validità affinché le imprese possano fruire della più ampia facoltà di prorogare fino ad otto volte, contenuta nel decreto. Anche sull'apprendistato si dovrà specificare se la facoltà della formazione pubblica debba riguardare i datori di lavori o le regioni. La differenza non è da poco perché solo nel primo caso si può ottenere una semplificazione importante per le imprese; questa del resto è l'idea contenuta nel Decreto Poletti che tuttavia si appresta ad interpretazioni diverse.

 Ma anche la specificazione che la deroga al tetto del 20 per cento dell' organico complessivo ai fini della stipulazione di un contratto a tempo determinato prevista in favore delle imprese che impiegano fino a 5 dipendenti, possa essere estesa anche agli studi professionali.

Sono queste le principali modifiche che i consulenti del lavoro hanno indicato ieri in audizione informale alla Commissione Lavoro della Camera. Il governo comunque ribadisce che non vuole stravolgimenti nel testo che allunga la causalità dei contratti a termine fino a 3 anni e concede fino ad 8 volte la possibilità di proroga.

L'Aran fornisce le linee guida sulla fruizione dei permessi retribuiti. I permessi non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

L'Aran ha diffuso il manuale contenente le linee guida per la fruizione dei permessi retribuiti. L'agenzia ricorda che sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono classificabili in quattro categorie: il lutto, il matrimonio; la partecipazione a concorsi ed esami; e per particolari ragioni personali.

In linea generale il documento precisa che i permessi possono essere cumulati dal lavoratore senza che ciò riduca ferie e tredicesima prevista dai contratti nazionali collettivi. I permessi inoltre non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

In caso di matrimonio, sia civile che religioso, il lavoratore può fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi che comprendono anche i festivi, permesso che può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e divorziati. 

Per la partecipazione a concorsi ed esami i dipendenti possono fruire fino ad 8 giorni l'anno; questi permessi possono essere peraltro cumulati con quelli concessi per il diritto allo studio e vanno riconosciuti solo per il giorno di sostentamento dell'esame a prescindere dall'orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi e gli spostamenti, né i tempi per la preparazione all'esame. I permessi possono essere riconosciuti per qualsiasi tipologia di concorso e la richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per l'esame. 

Per quanto riguarda i permessi concessi per lutto l'ARAN precisa che il tetto massimo è fissato in tre giorni consecutivi per evento a condizione che questo riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo comprendendo anche le eventuali festività.

L'ente pubblico non può opporsi alla frizione neppure nel caso in cui dipendente chiede di spostare l'avvio; l'ente inoltre non può diminuire il periodo di fruizione ai lavoratori part time.

I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno di servizio e il datore di lavoro può motivatamente rifiutare la concessione degli stessi qualora sussistano comprovate esigenze di servizio. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda allegando la documentazione necessaria a indicare le ragioni per la fruizione.

Secondo le linee guida non c'e' alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa in questo ambito. Inoltre i dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali salvo che in caso di matrimonio.

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