La ripetizione dell'indebito nelle prestazioni assistenziali
La Corte ripercorre l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Ciò è sufficiente a definire un regime di favore rispetto all'indebito civile (di cui all'articolo 2033cc) che valorizzi la sostanziale buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione. Questo principio, espresso nella Sentenza della Consulta n. 1/2006 e 431/1993 è stato declinato in numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità nelle quali è stato affermando che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr ex multis Cass. Sez. Lav. 26036/2019; Cass. Sez. Lav. 28771/2018).
Quando sussiste la buona fede
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore la Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale. Nell'ultimo decennio, infatti, si è rafforzato progressivamente lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con il decollo del Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 in base al quale i cittadini devono comunicare all’INPS soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all’Amministrazione finanziaria. Dopo questa riforma i cittadini non devono comunicare all’INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall’Amministrazione ma solo di quei redditi non dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ). In sostanza, secondo la Corte, il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'ente previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l’omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
In questi casi, peraltro, sussistendo un obbligo giuridico in capo all'ente previdenziale di acquisizione e di controllo dei dati trasmessi è irrilevante anche la malafede del cittadino (Cfr: Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019) in quanto non determinante ai fini dell'erogazione della prestazione in parola. La Corte, inoltre, osserva che in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell’indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall’INPS e che quindi l’Istituto già conosce; l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi risiede nella stessa considerazione che le prestazioni sono effettuate dallo stesso Istituto.
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha rigettato il ricorso dell'Inps teso alla restituzione dell'indebito su un assegno sociale per superamento dei limiti reddituali nei confronti di una pensionata che aveva correttamente dichiarato all'amministrazione la titolarità di una pensione estera senza, tuttavia, che l'Inps avesse proceduto tempestivamente alla revoca della prestazione.