Cartellino giallo per i titolari di assegno sociale che non hanno fatto conoscere i redditi percepiti nell’anno 2020. L’Inps invierà a breve una raccomandata A/R nella quale gli interessati vengono invitati a comunicare i redditi percepiti direttamente tramite il sito Istituzionale oppure patronato. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio n. 1173/2025 in cui spiega che in caso di inerzia la prestazione verrà sospesa e poi revocata.
Assegno sociale
L’assegno sociale, come noto, è una prestazione assistenziale riconosciuta dall’ordinamento a favore dei cittadini italiani e comunitari che hanno compiuto il 67° anno e che hanno redditi personali e coniugali inferiori ad una determinata soglia annualmente rivalutata. Spetta anche ai cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti e ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Per l’anno 2025 la misura della prestazione è pari a 538,69€ mensili e può essere riconosciuta in presenza di un reddito personale non superiore a 7.002,97€ e coniugale non superiore a 14.005,94€ (limite che, in tal caso, si aggiunge a quello personale). Si rammenta che la prestazione spetta in misura intera (quindi 538,69€) solo in assenza di redditi e si riduce progressivamente sino ad azzerarsi in corrispondenza dei predetti limiti reddituali.
La concessione della prestazione è subordinata all’accertamento della residenza effettiva in Italia al momento della domanda (requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione) oltre alla prova di aver soggiornato legalmente in Italia in via continuativa per almeno 10 anni (cfr: Circ. Inps 131/2022).
Redditi rilevanti
Ai fini della determinazione dell'importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile. Vi rientrano, in particolare, anche le pensioni di guerra. Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.
Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di pensionamento obbligatorio, che sia corrisposta soggetto richiedente, purché sia stata liquidata con il sistema contributivo. In tal caso, la dispensa dal computo del reddito è limitata alla misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell'assegno sociale. Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di famiglia comunque denominati.
La verifica reddituale
Se il beneficiario non ha presentato la dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria perché non tenuto o non l’abbia comunicata integralmente la legge prevede che la comunicazione dei redditi rilevanti debba essere effettuata direttamente all’Inps.
Ebbene, l’Istituto spiega che, a seguito delle verifiche effettuate, sono stati individuati i soggetti titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020. Nei confronti di tali soggetti è stata avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con cui si informa l’interessato che, in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione all'INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.