Assegno sociale, Domande semplificate

Mercoledì, 31 Maggio 2023
Nuovo servizio Inps, realizzato nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per ridurre i tempi di istruttoria e liquidazione delle domande presentate dai cittadini.

Domande precompilate per l’assegno sociale. I dati anagrafici e reddituali che incidono sulla misura della prestazione, infatti, saranno automaticamente reperiti dalle banche dati Inps al momento della presentazione della domanda da parte del cittadino. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2003/2023 in cui spiega di aver realizzato un nuovo servizio sperimentale per l’acquisizione delle domande. Che successivamente sarà esteso anche a patronati e intermediari abilitati.

Nuovo servizio

E’ stato realizzato grazie ai fondi del PNRR il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con l’obiettivo di rendere più spedita l’istruttoria e la liquidazione delle domande relative all’assegno sociale. Il nuovo servizio è disponibile sul sito Istituzionale dell’Inps al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS). All’interno del servizio il cittadino potrà scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.

La domanda, spiega l’Inps, non sarà inoltrabile prima del compimento del 67° anno di età dell’interessato perché, come noto, l’assegno sociale non può essere richiesto prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

La semplificazione

In caso di presentazione di una nuova domanda l’Inps reperirà dalle proprie banche dati quasi tutte le informazioni necessarie per la liquidazione della prestazione tra cui la cittadinanza, la residenza e i trattamenti previdenziali e/o assistenziali erogati dall’Inps (che possono incidere sulla determinazione della misura della prestazione) a fronte del solo inserimento del codice fiscale del richiedente. Tali dati potranno essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali sarà inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.

Il richiedente dovrà solo fornire alcune informazioni in caso di separazione o divorzio. In particolare dovrà indicare gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente. Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, dovranno essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo).

Extracomunitari

Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno l’autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, l’Inps spiega che i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda anche il titolo di soggiorno.

Requisito del soggiorno

Infine sarà possibile allegare la documentazione che giustifica la permanenza all’estero al fine di non interrompere il periodo di soggiorno legale e continuativo in Italia di almeno dieci anni (requisito indispensabile per l'erogazione della prestazione). Indicazioni in merito, si ricorda, sono state recentemente fornite dall’Inps con Circolare n. 131/2022 e Messaggio n. 1268/2023. In tale sede è stato specificato che non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.  

Documenti: Messaggio Inps 2003/2023

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati