Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

I professionisti e i dipendenti degli studi sono stati esclusi dall'accesso agli ammortizzatori sociali. E' quanto ha previsto il nuovo decreto interministeriale Lavoro-Economia del 1° Agosto che ha rivisto le regole per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga per il triennio 2014-2016 in vista del loro definitivo superamento. Kamsin  In particolare, a usufruire della cig, l'anno scorso, sono stati 8.092 addetti degli studi dei professionisti (per un totale di 2.551.500 ore), di cui la fetta maggiore è andata a coloro che operano nell'ambito della consulenza amministrativo-gestionale (1.763 persone), a seguire chi svolge un'attività presso notai (1.511), e alle dipendenze di commercialisti e tributaristi (983), poi chi è impiegato nell'area tecnica (962), e altri in servizio nei laboratori di analisi, negli ambulatori ecc.

E' un duro colpo, dunque, l'esclusione dalle agevolazioni da parte dell'istituto di previdenza sociale, "sebbene il provvedimento fosse stato già anticipato dall'ex ministro Enrico Giovannini, a gennaio. Poi, pensavamo, con il cambio di governo e con l'arrivo del successore Giuliano Poletti, di averla scampata, anche perché parliamo di un numero risibile di soggetti, pari a circa l'1% delle ore complessivamente autorizzate. E, di conseguenza, di un ridotto impatto economico", ha detto Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che precisa: "O si è trattato di un'autentica discriminazione a danno delle nostre categorie, piccoli artigiani inclusi, e mi sembrerebbe assai strano, oppure c'è stato un errore, nel senso che prima del 2008 ci si riferiva, nei parametri per l'accesso agli ammortizzatori sociali, soltanto alle imprese, mentre noi siamo riusciti a far riconoscere il datore di lavoro, quale noi siamo come titolari di studi, come soggetto di riferimento. È così che voglio considerare la faccenda altrimenti dovrei pensare che sia tutto frutto di un'iniqua valutazione".

Secondo Stella "in un quadro economico innegabilmente difficile, con le libere professioni piegate dalla crisi al pari delle aziende e dei lavoratori dipendenti a causa della progressiva erosione dei redditi, perdere un importante strumento per la salvaguardia occupazionale negli studi significa subire un doppio danno. Una chance per aggirare la norma, tuttavia, potrebbe arrivare dalle amministrazioni locali giacchè, "le regioni hanno avuto uno stanziamento di 70 milioni di euro che possono gestire e, in parte, fin tanto che non c'è il passaggio dall'attuale sistema, che scade il 31 agosto, fino al 31 dicembre 2014 potrebbero conferire il riconoscimento delle deroga anche a noi. Si tratterebbe, di una quota minima, non certo di grandi somme, prima che dal 1° gennaio 2015 scatti l'esclusione automatica. Sarà, pertanto, nostro compito sensibilizzare le regioni, augurandoci che, qua e là, nella Penisola, le nostre istanze vengano tenute in debita considerazione".

Decreto Cig in Deroga, il testo del Dm 83473/2014Zedde

Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.

Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione. 

Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .

Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.

L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.

Riforma Pensioni, per gli statali l'età pensionabile è a 65 anni

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precociZedde

L’anno scolastico, per un insegnante, comincia il primo settembre e quindi entro il mese di agosto la normativa deve entrare in vigore se non si vuole saltare un altro anno”. Così Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, e la senatrice Pd Maria Luisa Gnecchi, hanno fatto oggi il punto della situazione sulla vicenda dopo la bocciatura al provvedimento sui ‘quota 96 della scuola′, avvenuta ieri in Senato. Kamsin Gli esponenti del Pd invitano a risolvere al più presto la situazione.

 “Il Governo – sottolineano – non può votare alla Camera la fiducia su un decreto per poi cambiarlo al Senato, magari con una nuova fiducia e pretendere che quel testo, nel momento in cui ritorna alla Camera, venga ratificato senza colpo ferire. Ci vuole coerenza poltica: se un ministro si affida al parere delle commissioni di merito non può, successivamente, cambiare strada perché la ragioneria non approva”. “È imbarazzante – continuano – la marcia indietro su ‘quota 96′ degli insegnanti, sulle penalizzazioni da cancellare per chi va in pensione di anzianità prima dei 62 anni e sui benefici per i famigliari delle vittime del terrorismo: una soluzione a questi problemi va trovata”. I parlamentari democratici ritengono positiva la promessa del premier, Matteo Renzi, di risolvere entro il mese di agosto il problema, ma chiedono “un confronto immediato con il Governo perché è necessario che già nei prossimi giorni, prima della chiusura del Parlamento, si decida in che modo procedere.

Nel senso di una pronta soluzione della vicenda anche il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia che nel corso dell'approvazione del decreto sulla Pa, avvenuta oggi in Senato, ha ribadito che non c'erano le condizioni per un intervento sui quota 96: "Ieri il presidente del Consiglio ha detto che entro agosto ci sarà un intervento strutturale sulla scuola, all'interno del quale si affronterà il tema delle entrate degli insegnanti nella scuola, delle precarietà e del rinnovamento".

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Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso ii trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
La stretta tocca anche i percettori dei trattamenti economici, che possono essere riconosciuti a operai, impiegati e quadri - compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati - con una anzianità contributiva presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio dell'intervento, anzianità ridotta per il solo 2014 ad almeno otto mesi. Diminuisce sensibilmente anche la durata: massimo 11 mesi nel 2014, non più di cinque mesi nel 2015.
Cambiano anche le procedure: la domanda (corredata dall'accordo sindacale) deve essere presentata, in via telematica, all'Inps e alla Regione entro venti giorni da quando ha inizio la sospensione o la riduzione di orario, prima devono però essere utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Per il 2014 le Regioni potranno derogare ai nuovi criteri entro il limite del 5% delle risorse a esse attribuite o, coprendo le eventuali eccedenze con mezzi finanziari propri.

Anche la mobilità in deroga subisce cambiamenti, in particolare potranno fruirne, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell'intervento varia a seconda che i beneficiari abbiano o meno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per oltre tre anni e delle aree territoriali di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.

Stop alla deroga per i quota 96 della scuola, via la misura che salvava dalla penalizzazione quei lavoratori che avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017, i docenti e i primari potranno restare sul posto di lavoro sino a 70 anni; no ai benefici previdenziali alle vittime di terrorismo. Kamsin Sono queste le misure che sono state stralciate dal testo della legge di conversione del Dl sulla Pa che erano state approvate in prima lettura alla Camera la settimana scorsa. Insomma al Senato è arrivato, come anticipato ieri da Pensioni Oggi, il contrordine su gran parte di quelle misure previdenziali che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo per molti lavoratori. Ora il testo sarà votato dal Senato dove il governo ha posto la questione di fiducia e poi dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Il tutto dovrebbe concludersi entro Venerdì in modo da rispettare la breve pausa estiva del Parlamento.

Con lo stralcio delle innovazioni l'esecutivo ha dunque deciso di accogliere i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sollevato dubbi di copertura nel documento presentato venerdì scorso. Nel dettaglio, secondo la Ragioneria, la norma sui quota 96 della scuola, che avrebbe regalato il pensionamento a settembre a 4mila insegnanti e addetti della scuola (platea che potrebbe allargarsi), risulta «scoperta in termini di fabbisogno e indebitamento netto». E quindi per assicurare «la neutralità degli effetti per il 2014 la riduzione da apportare si deve attestare a 45 milioni di euro» (e non 34 milioni come indica la relazione tecnica del provvedimento).

Nella legge di conversione dovrebbero quindi vedere la luce sono alcune delle misure discusse nei giorni scorsi su Pensioni Oggi. In particolare resta l'abolizione del trattenimento in servizio nelle Pa a decorrere dal 31 Ottobre 2014 (31 Agosto 2014 per il personale scolastico) con la deroga prevista in favore dei magistrati (che vedono il termine dell'istituto spostato al 31 Dicembre 2015).  Resta salva la facoltà per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione tuttavia che abbiano perfezionato il 62° anno di età (65 per i dirigenti medici e di ruolo sanitario). La facoltà non sarà esercitabile nei confronti dei magistrati, dei professori universitari e dei responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Questi lavoratori quindi potranno rimanere in servizio sino al 70° anno di età.

Saltata anche la norma che limitava il ricorso all'ausiliaria dei militari e quella che consentiva benefici previdenziali in favore delle vittime di terrorismo. Dovrebbe invece passare la misura che consente il prepensionamento dei giornalisti di imprese editoriali in crisi per favorire i processi di ristrutturazione (il governo infatti non ha formulato una proposta di soppressione dell'articolo 1-ter).

Nel commentare le novità sull'abolizione della deroga per i quota 96 della scuola Matteo Renzi ha difeso ieri la misura indicando che non c'entrava nulla con la "ratio" del decreto ma ha fatto sapere che sulla scuola è in preparazione un intervento entro fine agosto assai più ampio, come perimetro di riferimento, della platea dei 4mila interessati dalla misura cancellata. Insomma il governo ha minimizzato le tensioni con la Ragioneria indicando che entro pochi giorni la politica potrà prevalere sulle obiezioni tecniche.

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La commissione Affari costituzionali del Senato ha votato questa mattina le modifiche presentate dal governo al dl con le misure sulla Pubblica amministrazione. Smontate, come anticipato da Pensioni Oggi le novità introdotte alla Camera sulla Riforma Fornero. Kamsin Salta l'articolo 1-bis, la norma che avrebbe consentito a 4mila persone, tra insegnanti e personale della scuola, di andare in pensione dal 1° Settembre; sparisce anche la norma che cancellava la penalizzazione in favore di coloro che - sino al 2017 - avrebbero maturato i 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) (vedi i dettagli). Insomma sul fronte dei lavoratori precoci e dei quota 96 la legislazione vigente rimarrà immutata.

E' andata via anche la norma che avrebbe consentito alle amministrazioni pubbliche di far andare in pensione dirigenti delle strutture sanitarie e professori universitari raggiunti i 68 anni di età. 
La commissione è impegnata da stamattina nell'esame dei circa 650 emendamenti presentati sul decreto legge con l'obiettivo di concludere i lavori entro oggi. Alle 14 l'Assemblea sarà chiamata a confermare il parere favorevole sempre della commissione Affari Costituzionali sui presupposti di costituzionalità. Appare scontata la richiesta della fiducia da parte del Governo dato che il Dl con le modifiche dovrà tornare alla Camera ed essere convertito in via definitiva entro il 23 agosto.


Dura la reazione della politica che si era spesa per risolvere il problema soprattutto dei lavoratori precoci. "Sarebbe scandaloso non risolvere quota 96 degli insegnanti, ma soprattutto utilizzare argomenti falsi per non fare questa scelta”. A dirlo in una nota congiunta sono Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, e la deputata (capogruppo Pd  in commissione Lavoro) Maria Luisa Gnecchi commentando lo stop al Senato dopo l’approvazione alla Camera.

“La misura – spiegano – è destinata esclusivamente a quegli insegnanti che, a causa di un errore del Governo Monti, non hanno potuto andare in pensione entro il mese di agosto del 2012″. “Persone che – ribadiscono – a differenza degli altri lavoratori che in pensione ci sono andati poiché hanno maturato il loro diritto entro il dicembre 2011, sono costrette a calcolare i loro contributi con la cadenza dell’anno scolastico, cioè dal primo settembre di ogni anno, anziché sulla base di quello solare. Si tratta dunque di riparare un torto e non di regalare un privilegio”. “Se la politica non sa riconoscere i propri errori non può pretendere di riavvicinarsi ai cittadini”. I due parlamentari Pd chiedono quindi che il Governo chiarisca la situazione. “Anche perché – concludono – su questa norma, che adesso si vorrebbe cancellare, è stata posta la fiducia. Una soluzione deve essere trovata”.

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