Pensioni Quota 96, Damiano: risolvere la vicenda entro fine Agosto

Martedì, 05 Agosto 2014

L’anno scolastico, per un insegnante, comincia il primo settembre e quindi entro il mese di agosto la normativa deve entrare in vigore se non si vuole saltare un altro anno”. Così Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, e la senatrice Pd Maria Luisa Gnecchi, hanno fatto oggi il punto della situazione sulla vicenda dopo la bocciatura al provvedimento sui ‘quota 96 della scuola′, avvenuta ieri in Senato. Kamsin Gli esponenti del Pd invitano a risolvere al più presto la situazione.

 “Il Governo – sottolineano – non può votare alla Camera la fiducia su un decreto per poi cambiarlo al Senato, magari con una nuova fiducia e pretendere che quel testo, nel momento in cui ritorna alla Camera, venga ratificato senza colpo ferire. Ci vuole coerenza poltica: se un ministro si affida al parere delle commissioni di merito non può, successivamente, cambiare strada perché la ragioneria non approva”. “È imbarazzante – continuano – la marcia indietro su ‘quota 96′ degli insegnanti, sulle penalizzazioni da cancellare per chi va in pensione di anzianità prima dei 62 anni e sui benefici per i famigliari delle vittime del terrorismo: una soluzione a questi problemi va trovata”. I parlamentari democratici ritengono positiva la promessa del premier, Matteo Renzi, di risolvere entro il mese di agosto il problema, ma chiedono “un confronto immediato con il Governo perché è necessario che già nei prossimi giorni, prima della chiusura del Parlamento, si decida in che modo procedere.

Nel senso di una pronta soluzione della vicenda anche il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia che nel corso dell'approvazione del decreto sulla Pa, avvenuta oggi in Senato, ha ribadito che non c'erano le condizioni per un intervento sui quota 96: "Ieri il presidente del Consiglio ha detto che entro agosto ci sarà un intervento strutturale sulla scuola, all'interno del quale si affronterà il tema delle entrate degli insegnanti nella scuola, delle precarietà e del rinnovamento".

Zedde

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso ii trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
La stretta tocca anche i percettori dei trattamenti economici, che possono essere riconosciuti a operai, impiegati e quadri - compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati - con una anzianità contributiva presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio dell'intervento, anzianità ridotta per il solo 2014 ad almeno otto mesi. Diminuisce sensibilmente anche la durata: massimo 11 mesi nel 2014, non più di cinque mesi nel 2015.
Cambiano anche le procedure: la domanda (corredata dall'accordo sindacale) deve essere presentata, in via telematica, all'Inps e alla Regione entro venti giorni da quando ha inizio la sospensione o la riduzione di orario, prima devono però essere utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Per il 2014 le Regioni potranno derogare ai nuovi criteri entro il limite del 5% delle risorse a esse attribuite o, coprendo le eventuali eccedenze con mezzi finanziari propri.

Anche la mobilità in deroga subisce cambiamenti, in particolare potranno fruirne, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell'intervento varia a seconda che i beneficiari abbiano o meno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per oltre tre anni e delle aree territoriali di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
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