Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

In caso di rapporto di lavoro part-time dovrà essere considerata la retribuzione media riferita alle ultime 52 settimane utili per la misura.
Torna in vita anche se con una diversa formulazione, il passaggio della legge 92/2012 che prevedeva una quota delle stabilizzazioni per gli apprendisti.

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Sbarcherà martedì prossimo alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto Poletti (dl 34/2014). Con le ultime modifiche licenziate in Commissione Lavoro viene lasciata sostanzialmente intatta la struttura generale del testo ma sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine del contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato resta confermato il venir meno dell'obbligo di indicazione della causale cioè della ragione per cui si stipula l'accordo per un periodo limitato di tempo mentre subisce una sforbiciata la possibilità delle proroghe. Che scendono, all'indomani dell' intesa delle forze politiche della maggioranza, da 8 a 5 fermo restando il vincolo massimo della durata di 36 mesi.

Tra gli emendamenti approvati Commissione c'è anche la precisazione che il tetto del 20 per cento di rapporti a termine dovrà essere determinato sul numero degli occupati a tempo indeterminato dell'impresa in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. 

Sull'apprendistato poi dovrebbe vedere la luce di nuovo, per le imprese che hanno più di 30 dipendenti che vogliono dotarsi di nuovi apprendisti, dell'obbligo di regolarizzare una quota pari almeno al 20 per cento di quelli già in organico. L'orientamento ha scontentato il nuovo centrodestra secondo cui la norma impone una logica non di impresa che penalizza i giovani e fornisce un disincentivo grave per le aziende che finiranno per non assumerli.

Relativamente alla formazione pubblica obbligatoria gli emendamenti della Commissione Lavoro hanno previsto che dovrà essere offerta dalle regioni oppure il datore di lavoro non avrà più alcun dovere. L'emendamento del Pd prescrive infatti che "qualora l'amministrazione non provveda ad informare l'impresa, entro 45 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto, le modalità per fruire dell'offerta formativa pubblica, l'azienda non sarà tenuta ad integrare la trasmissione di competenze di tipo professionale ed i mestieri con quella finalizzata all'acquisizione di abilità di base trasversale".

Ora gli emendamenti passeranno all'esame dell'Assemblea.

Per i 30.050 iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016.

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Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la riforma della previdenza dei Ragionieri, adottata, dopo molteplici vicissitudini, in ottemperanza alla prescrizione dell'art.  24.24 del D. L. 201/11 (la cosiddetta Riforma Fornero).  Si tratta di una riforma molto significativa che prevede (come peraltro già avvenuto sin dallo scorso anno per le riforme adottate dalla maggior parte delle altre Casse professionali) un aumento delle aliquote contributive e l’introduzione di un regime pensionistico piu' severo rispetto al passato.

Per gli iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità sostituita dalla pensione anticipata a 63 anni e 35 di contributi. Vediamo nel dettaglio le novità a partire da quest'anno.

Pensione di vecchiaia -  A partire dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia si consegue infatti, a regime, a 68 anni, con anzianità assicurativa minima di 40 anni. Peraltro, al fine di “mitigare” l'impatto della norma e dare una tutela alle aspettative pensionistiche degli iscritti, in via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di requisiti piu' bassi: la gradualità è riconosciuta per i nati fino al 1947 (65 anni), nel biennio 1948-1949 (66 anni) e nel biennio 1950-1951 (67 anni). Graduale anche il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per chi è nato prima del 1963.

Pensione di anzianità - È stata poi eliminata la pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2014 non è più possibile mettersi "a riposo" con 58 anni di età e 37 anni di contributi. Si può però chiedere la pensione di anzianità anticipata, con 63 anni di età e 20 anni di contributi, penalizzante rispetto all'anzianità perché calcolata solo con il solo metodo contributivo.

La liquidazione - Nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3.12 della legge 335/95, mentre per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2004 il calcolo dell'assegno avrà come base di riferimento solo i contributi versati, per gli iscritti ante 2004 (data di entrata in vigore del passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo) resta in vigore il regime misto, in virtù del quale le annualità assicurative maturate dagli iscritti sino al 2003 vedranno la liquidazione di una quota di pensione calcolata col previgente sistema di calcolo retributivo.

La riforma prevede inoltre l’innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo (quello che dà diritto alla pensione): l'aliquota minima passa dal 2014, all'11% e poi aumenta di un punto percentuale ogni anno sino a raggiungere il 15% nel 2018. Anche l'aliquota massima aumenterà con la medesima progressione annuale sino a raggiungere – sempre nel 2018 – il 25%.

Va anche ricordato che la Cassa ragionieri è l'unico ente di previdenza dei professionisti a non aver rispettato i termini richiesti dalla legge Fornero (Dl 201/2011), e cioè garantire la stabilità a 50 anni entro il 30 settembre 2012. L'aver mancato questo appuntamento ha comportato l'applicazione delle penalità previste dalla stessa legge, cioè l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% su tutte le pensioni in essere e l'apertura della procedura di commissariamento in caso di mancato intervento.

Ora che l'intervento c'è stato il contributo di solidarietà - per il triennio 2014-2016 - resta per le pensioni con decorrenza anteriore al 2013 ed è collegato all'importo annuo della pensione minima erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Un taglio viene anche fatto alla rivalutazione, che non sarà più pari al 100% dell'inflazione, ma sarà minore, la riduzione anche in questo caso viene fatta per scaglioni di reddito ed esclude le fasce più deboli.

Infine, un elemento assai rilevante è dato dall’introduzione di una “riduzione di equilibrio” prevista in relazione alla quota di pensione retributiva spettante a chi possa far valere anzianità assicurative anteriori al 2004. Si tratta di una misura che cerca di contenere la differenza di trattamento tra vecchi iscritti, che hanno buona parte dell'assegno calcolato con il sistema di calcolo retributivo, e i nuovi iscritti, un meccanismo secondo cui il 25% della differenza tra pensione reale e quanto virtualmente sarebbe spettato applicando solo il sistema contributivo viene trattenuto dalla Cassa. La cifra però non può essere superiore al 20% della parte di pensione calcolata con metodo retributivo.

Tetto di cinque proroghe nei contratti a termine acausali nell'arco dei 36 mesi. E introduzione di un regime transitorio per armonizzare le nuove regole sui rapporti a tempo (soprattutto il limite di utilizzo del 20% sull'organico complessivo) con i contratti già in corso.

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Un accordo tra le forze politiche della maggioranza potrà portare ad una revisione del sistema delle proroghe del contratto a tempo determinato: la durata massima resterà in 36 mesi ma le possibilità di prolungare un rapporto, che nel decreto 34/2014 sono 8, passerebbero a 5. E' quanto ha detto Cesare Damiano (Pd), presidente della Commissione lavoro di Montecitorio, che sta votando gli emendamenti al Decreto Legge Poletti.

Nessuna novità, ancora, sugli altri capitoli del decreto, sui quali i partiti di centro-sinistra vorrebbero imporre modifiche. Si tratta del contratto di apprendistato, in particolare sul programma formativo individuale scritto: il governo pare orientato a confermare la sufficienza di stilare un piano all'interno del contratto stesso di apprendistato.

Sempre sull'apprendistato l'ex ministro e capogruppo al Senato Maurizio Sacconi avverte il premier Renzi «a non cedere alle pressioni della sinistra interna del Pd» e annuncia un secco «no» a qualsiasi ipotesi di stravolgimento delle norme come la reintroduzione delle quote di stabilizzazione degli apprendisti (20% nelle aziende con più di 30 dipendenti), il ritorno a una sostanziale obbligatorietà della formazione pubblica (ora resa facoltativa) e la previsione di un diritto di precedenza (alla stabilizzazione o al rinnovo del rapporto) per chi lavora a termine da almeno sei mesi nella stessa azienda.

La Commissione ha dato poi il via libera ad una modifica chiesta da Renata Polverini (Fi), secondo cui dovranno dare il proprio parere sul decreto attuativo per la smaterializzazione e semplificazione del Durc (il Documento unico di regolarità contributiva) non soltanto l'Inps e l'Inail, ma anche la commissione nazionale per le Casse edili.

L'Inps accoglie la richiesta dei Consulenti del lavoro per la proroga dei termini per il Durc interno. I preavvisi di esito negativo saranno inviati il 15 Maggio.

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Slitta di un mese il termine che l'Inps aveva stabilito nel messaggio 2889/2014 per l'invio del primo preavviso di Durc interno negativo. L'Inps ha di fatto introdotto una variazione alla tabella di marcia che vedrà l'introduzione della nuova regolamentazione del Durc interno. L'istituto invita le proprie sedi a dare la precedenza alle situazioni relative ai datori di lavoro che si trovano nelle circostanze sopra descritte.

In considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema, il primo preavviso di Durc interno negativo verrà trasmesso dall'Inps il 15 maggio invece del 15 aprile. Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali siano state emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

L'Inps, infine, fa presente che tutte le note di rettifica i cui calcoli sono stati rapportati al 15 maggio, saranno ricalcolate al 15 giugno. Le stesse saranno recapitate alle aziende unitamente alle altre che l'istituto aveva programmato di trasmettere il 15 giugno. L'invio delle rimanenti note di rettifica resta confermato al 15 settembre.

Con la nuova gestione del Durc interno è l'Inps, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva, a richiedere il documento di regolarità contributiva e non più il datore di lavoro attraverso l'Uniemens. Le procedure verificano mensilmente la presenza di eventuali situazioni di irregolarità. Se il controllo dà esito positivo, si accende automaticamente il semaforo verde che vale per il mese in corso e per i tre mesi successivi.

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