Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Ho ereditato una casetta in collina, che ho cercato di vendere senza esito. Poiché, pur non abitata, era fonte di spese per consumi di elettricità, ne ho chiesto e ottenuto il distacco dalla rete. Mi domando se l'immobile sarà ancora soggetto al tributo Tarsu o se posso accedere a uno sconto, precisando al Comune la nuova situazione. Francesco da Mantova

Il lettore, con il distacco della somministrazione dell'energia elettrica, ha conseguito il diritto a non pagare più la tassa sui rifiuti, in quanto l'immobile s'intende "non occupato": il che produce il venir meno del presupposto della tassazione. Deve però presentare al Comune la denuncia di cessazione dell'occupazione, prevista e disciplinata dall'articolo 64, commi 3 e 4, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 («la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o de­tenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre sola­re successivo a quello in cui è stata presentata la de­nuncia della cessazione debitamente accertata»). La dichiarazione va predisposta su modello da ritirare presso il Comune, ed è consigliabile corredarla di un certificato rilasciato dall'ente fornitore dell'energia elettrica attestante il distacco della fornitura.


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Equitalia può disporre il fermo amministrativo di un automezzo in comproprietà tra due fratelli, anche se uno solo dei due è debitore verso Equitalia stessa? L'auto, oltretutto, serve a entrambi per lavorare. Damiano da Cervara

Il provvedimento di fermo, in quanto è interdittivo dell'uso del veicolo (articolo 214 del Codice della strada, approvato con Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), colpisce non solo il fratello debitore di cartelle di pagamento esattoriali non pagate, ma anche l'altro fra­tello, che non è debitore. Quest'effetto - poiché pre­clude anche al non debitore il diritto di circolare - non è certamente quello perseguito dalla legge. Perciò la Commissione tributaria provinciale di Macerata, se­zione I, con la sentenza 181 del 25 ottobre 2007, ha rite­nuto «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un veicolo comune a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione.

Alla luce di quest'orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di fermo dovrebbe considerarsi  illegittimo, e il fra­tello non debitore ne può chiedere la cancellazione dal Pra (pubblico registro automobilistico), previa ci­tazione di Equitalia davanti all'autorità giudiziaria or­dinaria (non davanti alla commissione tributaria, po­sto che egli non agisce quale "contribuente"). Intanto, egli avrebbe il diritto di circolare, senza tema di incorrere nella sanzione da 770 a 3.086 euro, né nella confisca del veicolo (ex articolo 214, ultimo comma, del Codice della strada).


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Volevo sapere cosa si rischia circolando con un veicolo con l'assicurazione scaduta o falsa. E' vero che è prevista la confisca del mezzo? Gianfranco da Napoli 

L'articolo 193 del Codice del­la strada prevede una sanzione pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ma c'è ben altro: quando la vio­lazione viene contestata su stra­da, il veicolo deve cessare im­mediatamente la circolazione ed è quindi affidato al proprieta­rio (o al conducente) in qualità di custode, con l'obbligo di tra­sferirlo in condizioni di sicurez­za in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In pratica, si deve pagare un carro attrezzi fino a un'autorimessa o un altro luogo privato. In caso di rifiuto farsi carico della custodia, scatta una multa di 1.818 euro, ol­tre alla sospensione della paten­te da uno a tre mesi.

Una volta rilevata l'infrazio­ne, il proprietario del veicolo può esercitare alcune opzioni. Importante, ad esempio, la data di scadenza della polizza: se si rende operativa la copertura en­tro 15 giorni dal termine di cui all'articolo 1901 del codice civi­le, la sanzione amministrativa iniziale sarebbe ridotta del 75%. La stessa riduzione è prevista qualora, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, il proprietario esprima la volon­tà di procedere alla demolizio­ne del veicolo e, previa autoriz­zazione dell'organo accertato­re, provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Se nessuna di queste soluzioni fos­se percorribile, si dovrà, entro 60 giorni, provvedere al paga­mento della sanzione, alla co­pertura assicurativa del veico­lo per almeno sei mesi e alle spe­se di prelievo, trasporto e custo­dia, onde ottenere la restituzio­ne del mezzo. In caso contrario, sarà sottoposto a confisca.

Più severo il trattamento pre­visto qualora il trasgressore ve­nisse trovato in possesso di do­cumenti assicurativi falsi o con­traffatti: confisca del veicolo e, per il responsabile della falsifi­cazione, sospensione della pa­tente per un anno. Si è di fronte inoltre ad un reato, puni­bile a querela di parte, con la re­clusione da sei mesi a tre anni (articolo 485 Codice penale), con la riduzione della pena di un terzo laddove si ravvisasse un semplice uso dell'atto falso, senza concorso nell'attività di contraffazione. Laddove infine il proprietario avesse acquista­to i documenti falsi, sarebbe ipotizzabile il reato di ricetta­zione.


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Vorrei adibire il mio appartamento a bed & breakfast. Il mio amministratore di condominio dice che ho bisogno di un ok da parte dell'assemblea ma a me mi sembra eccessivo. Come stanno le cose? Francesco da Ragusa

Il condomino che intende avviare un'attività di bed and breakfast non deve richiedere alcuna autorizzazione all'as­semblea condominiale, né de­positare autorizzazioni di que­sto genere al Comune al mo­mento dell'avvio. 

Il proprietario dell'apparta­mento deve però verificare che il proprio regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività di bed and bre­akfast (o un'attività a esso ri­conducibile, come pensione a affittacamere). Sulla prima questione si è espressa la Corte costituziona­le con sentenza numero 369 del 14 novembre 2008, dichia­rando l'incostituzionalità di una norma della Regione Lom­bardia che subordinava l'apertura di un bed and breakfast al­l'autorizzazione dell'assem­blea condominiale.

La Corte costituzionale ha evidenziato come i rapporti tra condomini siano regolati dal Codice civile, norma di rango statale. Una legge regio­nale non può quindi interveni­re assegnando all'assemblea dei condomini poteri ulteriori a quelli stabiliti dal Codice ci­vile. Con l'occasione, la Corte ha anche ricordato che non si possono «porre limitazioni al­la sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le pre­dette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o me­diante approvazione del rego­lamento di condominio.

È quindi necessario che le even­tuali limitazioni (ad esempio il non adibire il proprio appar­tamento a bed and breakfast) siano contenute nei regola­menti di condominio di natu­ra contrattuale, cioè in quelli predisposti dai costruttori dell'immobile prima della ven­dita dei singoli appartamenti  (ed espressamente richiamati negli atti di vendita), oppure in quelli approvati e sottoscrit­ti da tutti i condomini.

Sulla seconda questione si segnalano alcune sentenze (Tribunale Torino, 13 ottobre 2009 e Cassazione, 23 ottobre 2010, numero 26087) che hanno pari­ficato l'attività del b&b a quel­la di affittacamere e pensione e quindi hanno ritenuto appli­cabile il divieto contenuto nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, anche se l'attività di bed and breakfast non era espressamente citata.

 


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Approvato dall'Assemblea di Montecitorio  il testo unificato sulla disciplina delle professioni non regolamentate elaborato dalla Commissione attività produttive, con alcuni emendamenti.

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