Caregivers, Niente pensione anticipata se l'assistito muore prima della domanda

R. Bianchi Lunedì, 19 Novembre 2018
L’esistenza in vita del coniuge o del parente con handicap in situazione di gravità è un requisito fondamentale per ottenere la certificazione per l'uscita con 41 anni di contributi o con l'ape sociale.
Come è noto l’ articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 consente a partire dal 1° maggio 2017 di accedere con un requisito ridotto alla pensione anticipata (art.24, comma 10 della legge n.214 del 2011). Tale beneficio riguarda quei soggetti che hanno raggiunto 41 anni di contributi e che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni per almeno 12 mesi (52 settimane) anche in modo non continuativo. In aggiunta a tali requisiti, per ottenere la certificazione, è necessario soddisfare almeno uno dei 5 profili previsti dalla normativa ovvero:
  1. Lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione;
  2. Lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di secondo grado con handicap grave;
  3. Lavoratori dipendenti ed autonomi con un riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%;
  4. Lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
  5. Lavoratori dipendenti addetti ai lavori usuranti;

Tale verifica, nonostante possa apparire semplice è molto articolata, e per inconsapevolezza può succedere, come nel caso di Rosa, una lavoratrice dipendente che ha fatto istanza di ammissione al beneficio nel profilo dedicato ai cd. caregivers, di restarne fuori. La situazione di Rosa era così schematizzata: 1) aveva le 52 settimane ( 1 anno ) di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni (qualifica di "precoce"); 2) aveva alla fine del 31/12/2018 una contribuzione pari a 41 anni; 3) ed infine stava assistendo suo marito (Antonio), malato di cancro dal Novembre del 2017. Nella fattispecie, Rosa stava effettivamente assistendo il marito, il quale però non era ancora riconosciuto in situazione di gravità, condizione necessaria per accedere al beneficio dei lavoratori precoci.

A tal proposito, Antonio, già titolare dell’indennità di accompagnamento, nel Gennaio del 2018 inoltra domanda per il riconoscimento della L.104/92 cd. Handicap. Purtroppo però di lì a poco le sue condizioni di salute peggiorano ed essendo ricoverato in un ospedale diverso da quello della propria residenza non può presentarsi alle convocazioni per l’accertamento dell’ Handicap fissate per Marzo 2018. Si ricorda che se il soggetto non si presenta alla prima convocazione l’ASL di appartenenza provvederà ad inoltrarne una seconda, dopodiché se il soggetto non si presenterà neanche a quest’ultima senza dare una giustificazione valida in tempi brevi la pratica viene archiviata, cosi come successo nel caso di Antonio. A Settembre del 2018 Antonio morì, senza aver riconosciuto lo stato di handicap grave (art.3 comma 3).

Purtroppo, come spesso accade in queste situazioni dove le preoccupazioni familiari sono molte la visita per l’accertamento dell’ handicap venne dimenticata. Conseguentemente alla disgrazia, Rosa non può più presentare domanda di certificazione ai lavoratori precoci, in quanto la legge dice che il coniuge o il parente entro il secondo grado di parentela deve essere assistito ed in vita al momento della richiesta e da almeno 6 mesi. In sostanza, prima di inoltrare la richiesta di certificazione ai lavori precoci al marito doveva essere riconosciuto lo stato di handicap grave e passare 6 mesi da quella data. Analizzando il caso risulterebbe vano anche il tentativo di inoltre una domanda ora per allora, in quanto occorre l’esistenza in vita del coniuge al momento della richiesta. Una medesima considerazione può valere anche con riferimento ai quei lavoratori che presentano, sempre nel profilo di tutela dedicato ai cd. caregiver, istanza di accesso all'ape sociale

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