I lavoratori dipendenti che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro durante la pandemia potranno accedere, al termine della disoccupazione indennizzata, anche all’ape sociale e alla pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4192/2023 pubblicato ieri.
Risoluzione Consensuale
I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall'articolo 14, co. 3 del dl n. 104/2020 (cd. decreto agosto) che ha consentito dal 15 agosto 2020 al 31 marzo 2021 - in deroga al divieto di licenziamento per motivi economici - di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo all'esodo, in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo è stato riconosciuta la Naspi, l'indennità di disoccupazione indennizzata, diritto che di regola non spetta nei casi di risoluzione consensuale. Il termine poi è stato prorogato al 30 giugno 2021 (31 dicembre 2021 per alcuni settori) come illustrato nella Circolare Inps n. 180/2021.
L’agevolazione è stata introdotta con l'obiettivo di bilanciare il divieto di licenziamento per motivi economici previsto dalla normativa anticovid per tutti i datori di lavoro del settore privato (a prescindere o meno dalla fruizione della CIG COVID-19). Nulla però era stato precisato in merito alla possibilità per gli interessati di fruire degli scivoli pensionistici introdotti dalla legge n. 232/2016 al termine della Naspi. Scivoli che, come noto, prevedono tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.
Ebbene sulla base di una interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme in questione, l’Inps spiega, che ai medesimi lavoratori, al termine della Naspi, spetta pure, in presenza dei rispettivi requisiti, l’ape sociale (63 anni e almeno 30 anni di contributi) e il beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci.
Riesame d’ufficio
A tal fine l’Istituto spiega che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, saranno quindi accolte mentre le domande già respinte dovranno essere riesaminate, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per il richiedente.
Beneficio precoci
Il documento precisa, infine, che il beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci in qualità di disoccupati spetta anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per «mancato superamento del periodo di prova» e per «cessazione dell’attività aziendale» al pari di quanto previsto in materia di accesso all’Ape Sociale.
Anche per questa categoria, inoltre, occorre accertare lo stato di disoccupazione consultando i competenti centri per l’impiego. Questa condizione si considera soddisfatta nei confronti dei soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cioè un reddito non superiore a 8.145€ per i dipendenti o 4.800€ per gli autonomi).
Documenti: Messaggio Inps 4192/2023