Lavori usuranti, la domanda in ritardo fa slittare la pensione

Bernardo Diaz Martedì, 17 Luglio 2018
I lavoratori che hanno mancato l'appuntamento del 1° maggio 2018 per la presentazione della domanda volta all'accertamento di aver svolto lavori usuranti possono farlo in qualsiasi momento successivo. 
Appare utile ricordare che i lavoratori che si siano dimenticati di presentare domanda all'inps per l'accertamento di aver svolto lavoro usurante entro lo scorso 1° Maggio possono rimediare in qualsiasi momento. Il legislatore, come noto, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei lavori usuranti debbano essere presentate all'Inps entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si perfezionano i particolari requisiti pensionistici riservati a questi lavoratori. Ad esempio un lavoratore che matura la quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi nell'ottobre del 2019 (i requisiti per questi lavoratori sono infatti piu' agevoli rispetto a quelli individuati dalla Legge Fornero) avrebbe dovuto presentare la domanda entro il 1° maggio di quest'anno e, previa accettazione dell'Inps, la pensione gli sarebbe stata corrisposta a partire dal 1° novembre 2019.

In questa situazione si trovano i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del pubblico impiego che possano dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver svolto le mansioni usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999; b) essere addetti alla cd. linea di catena di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 67/2011,; C) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, d) i lavoratori notturni con un numero di notti lavorate non inferiore a 64 l'anno per un periodo di almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (es. dalle ore 21 alle 3 di notte); e) i lavoratori notturni che prestano la loro attivita' per almeno tre ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo (es. dalle ore 23 alle 2 di notte).

Per avere diritto al beneficio tali attività devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro oppure per almeno metà della vita lavorativa.  La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianita' con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (es. artigiani e commercianti) secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali. Ma in tal caso i requisiti saranno elevati di un anno e la finestra mobile sarà pari a 18 mesi. 

Il ritardo nella presentazione della domanda però non comporta la sua inammissibilità ma, in caso di accertamento positivo dei requisiti, solo un differimento della decorrenza del trattamento di pensione pari a un mese, per un ritardo nella presentazione di massimo un mese, due mesi se il ritardo è compreso tra un mese e tre mesi, tre mesi se il ritardo è pari o superiore a tre mesi. Ad esempio se il lavoratore produce la domanda entro la fine di maggio, e l'inps accerta il possesso dei requisiti, la decorrenza slitterà dal 1° novembre 2019 al 1° dicembre 2019 (nel caso sopra ipotizzato). Quindi coloro che non abbiano ancora presentato domanda, pur ritenendo di avere tutti i requisiti di legge, devono agire al più presto. 

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet nella sezione moduli codice AP45). La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende, inoltre, dalle coperture finanziarie che sono state stanziate di anno in anno. Qualora risultassero insufficienti la data di decorrenza potrebbe essere soggetta ad uno slittamento nonostante sia stato rispettato il termine stabilito.

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