Militari, La Corte dei Conti del Veneto boccia il ricalcolo dell'assegno

Franco Rossini Lunedì, 05 Novembre 2018
La sezione giurisdizionale del Veneto ha bocciato il ricorso di un militare che chiedeva il ricalcolo della pensione con un computo delle aliquote di rendimento più favorevoli e l'accesso all'istituto dell'ausiliaria.
Primo arresto alle pretese di un trattamento pensionistico maggiorato per i militari arruolati dopo il 1980. La Sentenza numero 30/2018 della Corte dei Conti del Veneto pubblicata l'altro giorno dal Dicastero della Difesa smentisce l'orientamento seguito da alcune sedi territoriali della stessa Corte dei Conti dando ragione all'impostazione dell'Inps. Senza stare a ripercorrere l'intera trafila (qui i dettagli) la sezione giurisdizionale monocratica del Veneto mette in chiaro due aspetti, più volte rilanciati da alcuni siti web di categoria e da alcune rappresentanze sindacali. In primo luogo la Corte precisa che l'applicazione del coefficiente di rendimento del 44% della base pensionabile (di cui all'articolo 54 del DPR 1092/1973) si possa applicare a coloro che abbiano maturato, all’atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent’anni di servizio utile. La Corte smentisce, quindi, la possibilità di un mutamento in senso più favorevole delle aliquote di rendimento per coloro che sono andati in pensione negli ultimi anni vantando un'anzianità di servizio superiore a 20 anni, la maggior parte degli interessati. Nei loro confronti le quote di rendimento annue della parte retributiva della pensione restano pari al 2,33% per i primi 15 anni e dell'1,8% per i periodi ulteriori sino al 20° anno.

No al moltiplicatore per le cessazioni da infermità

Con la medesima sentenza la Corte nega anche la possibilità di riconoscere il moltiplicatore contributivo (Art. 3, co. 7 del Dlgs 165/197) al personale congedato per infermità con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995. Alcuni militari avevano, infatti, chiesto l'applicazione del beneficio sulla base del fatto che, a causa dell'infermità, gli fosse stato precluso l'accesso all'ausiliaria e, quindi, il perfezionamento di una pensione più elevata. Il ragionamento della Corte al riguardo è chiaro.

Nelle motivazioni alla decisione il giudice precisa che il moltiplicatore laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria. Pertanto dall'istituto sono tagliati fuori quei soggetti congedati per infermità prima del raggiungimento dei limiti d'età per la permanenza in servizio. Peraltro la Corte osserva che se il congedo deriva dall'infermità il personale può godere di altri benefici quali la pensione di inabilità (che prevede un aumento del servizio utile fino al raggiungimento dei 40 anni contributivi o i 60 anni di età) o della pensione di privilegio. Riconoscere al personale congedato per infermità anche l'applicazione del moltiplicatore della base contributiva porterebbe ad una duplicazione ingiustificata dei benefici derivanti dalla medesima causa.

Si tratta in definitiva di un primo importante arresto rispetto all'orientamento (per certi versi sorpredente) che nei scorsi mesi era emerso presso alcune sezioni territoriali della Corte dei Conti che, invece, avevano dato ragione ai ricorrenti. La questione tuttavia è ancora molto fluida dato che ancora sono attesi i giudizi promossi in sede d'Appello. E probabilmente sarà necessaria una sentenza a sezioni unite per rimuovere il contrasto giurisprudenziale in materia.

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Documenti: La sentenza della Corte dei Conti del Veneto 30/2018

 

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