Opzione Donna, anche la speranza di vita accorcia i termini

Lunedì, 09 Febbraio 2015
L'applicazione della speranza di vita determina, per le lavoratrici che accedono al regime sperimentale, una ulteriore riduzione dei termini.

Kamsin Alcune lettrici ci scrivono per segnalare una presunta imprecisione nella tabella allegata all'articolo pubblicato sabato scorso su PensioniOggi.it per quanto riguarda il mancato conteggio della speranza di vita. Per spiegare meglio occorre fare una premessa ricapitolando la situazione attuale. Le Circolari 35 e 37 del 14 Marzo 2012 dell'Inps hanno, come noto, messo tre punti nero su bianco:

1) che le finestre mobili (12/18 mesi) continuano ad essere applicate a queste lavoratrici come accadeva sino al 31.12.2011 (si veda Circolare Inps 53/2011);

2) che il requisito anagrafico è soggetto alla speranza di vita (quindi dal 1° gennaio 2013 l'età necessaria diventa 57 anni e 3 mesi e 58 anni e 3 mesi per le autonome);

3) che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 31 dicembre 2015. E quindi i requisiti anagrafici e contributivi in parola devono essere raggiunti entro il 30 Novembre 2014 (se dipendenti del privato), 30 Dicembre 2014 (se nel pubblico impiego), e 31 Maggio 2014 (se autonome). 

La richiesta prioritaria che viene rivolta al Ministero del Lavoro e all'Inps è volta ad ottenere la rimozione della condizione prevista dal punto 3). Ebbene se così fosse alle lavoratrici in parola sarebbe possibile raggiungere i requisiti (cioè 57 anni e 3 mesi) entro il 31 dicembre 2015 fermo restando però l'applicazione delle finestre mobili e, appunto, la speranza di vita. Quindi se prendessimo l'ultima lavoratrice che sarebbe ammessa al regime, cioè colei che matura questi requisiti proprio l'ultimo giorno utile, il 31 Dicembre 2015, la pensione avrebbe decorrenza dal 1° gennaio 2017 (o 1° luglio 2017 se autonoma; 1° settembre 2016 se nel comparto scuola). Ed è ciò che si vuole evidenziare nella tabella seguente.

E' chiaro che, qualora le richieste si spingessero sino a chiedere l'annullamento anche dei punti 1 e 2) - come ci scrivono alcune lavoratrici - , cioè l'applicazione della stima di vita e delle finestre mobili, il risultato sarebbe diverso. Non ci sono dubbi. In tal caso, sempre fotografando la situazione al 31 dicembre 2015, alla lavoratrice di cui all'esempio sopra sarebbero sufficienti solo 57 anni di età e la pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati