Pensione più alta per il sindacalista solo se lo stipendio rispetta i caratteri di fissità e continuità

Valerio Damiani Domenica, 27 Ottobre 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. I nuovi criteri circa la valorizzazione nella quota A di pensione della cd. contribuzione aggiuntiva non si applicano agli incarichi conclusi nel 2019.
L'Inps torna sulle regole e sugli effetti pensionistici della contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 versata dalle organizzazioni sindacali in favore di soggetti in distacco o in aspettativa che svolgono attività sindacale. I chiarimenti contenuti nel messaggio 3872/2019 riguardano i riflessi pensionistici per gli iscritti alle gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO del versamento della cd. contribuzione aggiuntiva cioè di quella contribuzione legata alla corresponsione di particolari emolumenti ed indennità stipendiali percepiti dal sindacalista durante l'attribuzione dell'incarico.

L'Istituto, come si ricorderà, ha circoscritto con la Circolare 129/2019 la valutabilità nella prima quota di pensione, riferita all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1992, di tale contribuzione a condizione che gli emolumenti e le indennità corrisposte durante l'espletamento dell'incarico sindacale presentino i caratteri di fissità e continuità. In conformità con l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui nelle gestioni in questione qualsiasi emolumento deve presentare le suddette caratteristiche per poter essere valorizzato sulla prima quota di pensione (quella che produce sensibili miglioramenti sulla misura complessiva dell'assegno).

Ebbene ad ulteriore integrazione di quanto già precisato ad inizio Ottobre il documento Inps precisa che il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

Solo per chi ricopre incarichi anche nel 2020

Le nuove regole, peraltro, precisa l'Inps si applicano esclusivamente alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente al 4 Ottobre 2019, data di pubblicazione della citata Circolare numero 129. Pertanto, i criteri di valorizzazione si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.

Al contrario, restano esclusi dall'applicazione delle nuove regole i soggetti che hanno percepito la contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti al 4 ottobre 2019 e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.  Si tratta, in particolare, sia degli incarichi che terminano nel 2019 sia degli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Niente maggiorazione del 18%

L'Istituto chiarisce, infine, che sulla contribuzione aggiuntiva in questione non si applica la maggiorazione del 18% prevista dalla legge 177/76 per gli iscritti alla Cassa Stato.

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Documenti: Messaggio Inps 3872/2019

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