Pensioni 2015, così va in pensione l'autoferrotranviere

Lunedì, 19 Gennaio 2015
I requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata passano a 61 anni e 3 mesi per gli uomini e a 58 anni e 9 mesi per le donne.

Kamsin Il recente regolamento di armonizzazione (il Dpr 157/2013) ha rivisto al rialzo, con effetto dal 1° gennaio 2014, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anche per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo Autoferrotranvieri.

L’art. 4 del citato Dpr ha novellato l’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e prevedendo che il personale viaggiante può ottenere la pensione di vecchiaia "al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. 

Prima dell’armonizzazione l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori era fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e vedeva l'applicazione della finestra mobile annuale di cui alla legge 122/2010. Ora, alla luce dell’intervenuta modifica, il requisito anagrafico viene stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via generale e vengono meno le c.d. “finestre”.

In pratica nel 2015 i lavoratori potranno accedere alla pensione con 61 anni e 3 mesi di età, le donne con 58 anni e 9 mesi di età unitamente al perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. La prestazione, inoltre, effetto della disapplicazione delle finestre, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. L'età per il collocamento in pensione, comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita, sono indicate nella seguente tabella.

I requisiti per la pensione sono ancora piu' agevolati in caso di perdita del titolo abilitante per inidoneità.  In particolare, secondo quanto precisato dalla Circolare inps 86/2014, si stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, per il personale viaggiante si applica la disciplina previgente in materia di diritto e decorrenza.

In particolare nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente l’età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali  di cui alla legge n. 247 del 2007.

Occorre tenere presente che il lavoratore che non si sottopone volontariamente alla visita medica per il rinnovo del titolo abilitante non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata secondo le vecchie regole. In caso di perdita del titolo abilitante al compimento del 60° anno di età, inoltre, per espressa previsione di legge, non vanno applicati gli aumenti per aspettativa di vita.

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