Pensioni, Ecco cosa cambia per i lavoratori dello spettacolo dal 1° luglio 2021

Vittorio Spinelli Venerdì, 02 Luglio 2021
Una guida alle principali modifiche apportate dal dl n. 73/2021 ai lavoratori del settore. Dal 1° luglio per attori, ballerini ed orchestrali bastano 90 giorni di contributi per coprire l'annualità di contribuzione.

Più facile il raggiungimento dei contributi necessari per la pensione ai lavoratori che svolgono attività artistiche direttamente connesse con il settore dello spettacolo (es. attori, musicisti, cantanti, ballerini eccetera). Dal 1° luglio per coprire l'annualità saranno sufficienti 90 giornate di contributi (anziché 120) e se i redditi sono esigui l'INPS riconoscerà comunque un anno intero ai fini pensionistici.

Inoltre si potranno raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione anche ricongiungendo gratuitamente la contribuzione dal FPLD. Lo prevede, tra l'altro, l'articolo 73 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) con il quale il Legislatore introduce, dal 1° luglio 2021, alcune importanti modifiche per aiutare la pensione dei lavoratori che prestano attività artistiche (nel cd. raggruppamento A).

Annualità di contribuzione

La prima modifica riguarda la riduzione da 120 a 90 del numero di contributi giornalieri necessari a maturare l'annualità di contribuzione per i lavoratori inquadrati nel gruppo a) vale a dire i soggetti che svolgono attività artistiche a tempo determinato, direttamente connesse con lo spettacolo (es. attori, orchestrali, ballerini eccetera). In sostanza un anno di contributi si raggiunge con 90 giornate di contributi anziché 120. La modifica non ha effetti retroattivi, vale a dire che si applicherà con riferimento alle prestazioni svolte dal 1° luglio 2021 in poi. Non ci sono cambiamenti per gli altri profili professionali: per i lavoratori inquadrati nel gruppo b), cioè per coloro che prestano attività a tempo determinato ma non connesse con lo spettacolo, il numero di contributi giornalieri per raggiungere l'annualità di contribuzione resta pari a 260; per i soggetti inquadrati nel gruppo c), cioè per attività a tempo indeterminato non connesse allo spettacolo, il numero di contributi giornalieri per l'annualità necessari resta pari a 312.

Contributi d'ufficio

Viene rafforzata la contribuzione d'ufficio che, come noto, ha l'obiettivo di aiutare i lavoratori del gruppo a) che per la scarsità delle prestazioni effettuate e del reddito conseguito non riescono a raggiungere l'annualità di contribuzione con i contributi ordinari. Attualmente questi contributi sono accreditati per un massimo di 10 anni, nel limite di 60 contributi all'anno e sino a concorrenza dei 120 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell'annualità nel FPLS. Per l'accredito è necessario avere una retribuzione complessiva annua (anche per attività non connesse allo spettacolo) non superiore a 4 volte l'importo del trattamento minimo INPS (cioè circa 26.676 euro annui) ed almeno 60 giorni nell'anno di contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi. Questi contributi sono utili solo ai fini del diritto alle prestazioni (non valgono per la misura).

Il provvedimento modifica le condizioni riconoscendo l'accredito sino a concorrenza dei 90 giorni (cioè i nuovi requisiti necessari per coprire l'annualità) e prevedendo che la retribuzione complessiva annua non superiore a 4 volte il minimo inps sia verificata avendo esclusivo riguardo alla retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Dal 1° luglio 2021, in sostanza, la contribuzione d'ufficio (e quindi l'annualità di contribuzione) potrà essere riconosciuta anche con una sola giornata lavorativa. Resta inteso che questa contribuzione non concorre ad aumentare la misura della pensione. Inoltre, per il solo gruppo attori cinematografici e audiovisivi, si prevede l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, per ogni giornata contributiva versata.

Sanzioni

Tra le altre novità si introduce l'obbligo per il datore di lavoro o committente di rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. La violazione è sanzionata con una sanzione amministrativa (pari a 10 mila euro) e con il divieto di accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie.

Ricongiunzioni

Il provvedimento rende, inoltre, finalmente possibile per i lavoratori del gruppo a) la ricongiunzione gratuita nel FPLS dei contributi presenti nel FPLD ai sensi dell'articolo 16 del DPR 1420/1971. Attualmente, infatti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del dlgs n. 182/1997 è valorizzabile, ai fini del diritto alle prestazioni, esclusivamente la contribuzione che si riferisce ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo (non conta, pertanto, la contribuzione ricongiunta dal FPLD). La novella dispone che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi, non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso il FPLD ed il fondo speciale dei coltivatori diretti. Questa modifica è molto apprezzabile in quanto la parte dei lavoratori del gruppo a) non possiede il requisito contributivo necessario per il pensionamento con i soli contributi dello spettacolo. E pertanto sino ad oggi è rimasto tagliato fuori da questa opportunità.

Dal 1° luglio

Tutte le modifiche, come detto, sono in vigore dal 1° luglio 2021

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