Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, il beneficio della piena esenzione fiscale già attualmente previsto per le vittime del terrorismo dalla legge 204/2006 in un'ottica di progressiva equiparazione tra le suddette categorie.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata. In ogni caso il regime di esenzione fiscale è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato o dei suoi superstiti, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.
I trattamenti pensionistici ammessi a godere del beneficio sono, in particolare, la pensione privilegiata riconosciuta al ferito sopravvissuto e la pensione privilegiata indiretta o di reversibilita' riconosciuta ai superstiti del dipendente pubblico deceduto con riconoscimento dello status di vittime del dovere. Nei confronti dei soli dipendenti pubblici civili, stante l'abrogazione dell'accertamento della causa di servizio e del trattamento privilegiato per gli eventi successivi al 6 dicembre 2011, l'esenzione dovrebbe poter interessare anche altre prestazioni previdenziali attribuite successivamente all'evento (es. pensione di inabilità o pensione di invalidita' a proficuo lavoro). Sul punto sarebbe però opportuno un chiarimento da parte delle sedi interessate. Dell'esenzione irpef non gode, invece, la c.d. “doppia annualità”, l'una tantum riconosciuta ai familiari superstiti di importo pari a 26 mensilità del trattamento ai superstiti spettante.
Le domande dovranno essere trasmesse in via telematica da parte sia del cittadino che degli intermediari abilitati, corredate dalla apposita dichiarazione. Le domande presentate dagli interessati con altra modalità devono essere acquisite d’ufficio a cura della sede con il prodotto descritto. Ove non presente, deve essere richiesta agli interessati la compilazione della dichiarazione.
Documenti: Il modello per la presentazione dell'Istanza all'Inps; Messaggio inps 368/2017; Messaggio inps 1412/2017