Pensioni Fs, l'Inps estende al personale viaggiante i benefici degli usuranti

Giovedì, 20 Marzo 2014
L'Inps chiarisce che i benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti possono essere fruiti anche dal personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.

L'Inps ha precisato con il messaggio 3380/2014 che il personale viaggiante e di macchina iscritto presso il Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato può fruire, in presenza dei requisiti richiesti, dei benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti di cui al Dlgs 67/2011.

Si tratta pertanto di una precisazione particolarmente interessante per il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato dopo che la riforma Fornero del 2011 ha abolito la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti più bassi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti dello Stato.

Il personale in questione potrà quindi fruire di un'uscita anticipata con il perfezionamento di quota 97,3 con almeno 61 anni 3 mesi di età e 35 di contributi per il 2014. In questo caso tuttavia continuerà a trovare applicazione la finestra mobile di accesso pari a 12 mensilità oltre, chiaramente, agli adeguamenti in materia di stima di vita che scatteranno dal 2016.

L'Inps ricorda, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 - maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 - ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

Nota di aggiornamento - Il messaggio in parola ha destato importanti perplessità interpretative in quanto ha fatto presupporre l’inclusione tra le attività usuranti previste dal citato D.Lgs. n. 67/2011 anche quelle svolte dal personale viaggiante, di macchina, navigante… iscritto al Fondo Speciale FS.

L'INPS ha chiarito che non è questa l'interpretazione e che i benefici per i lavoratori usuranti sono ammissibili solo per i notturni. L'indicazione che si voleva fornire con il messaggio in parola era solo quello di precisare che in presenza dell'applicazione al personale ferroviario del regime pensionistico di miglior favore per attività usuranti connesse a lavoro notturno, ai fini del raggiungimento del limite contributivo minimo dei 35 anni previsto dalla normativa di riferimento, non devono concorrere gli eventuali aumenti di valutazione maturati fino al 31.12.2011.

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