Pensioni, la Consulta salva i tagli alla perequazione 2023-2024

Venerdì, 17 Aprile 2026
La Consulta promuove il modulo perequativo previsto dalla legge n. 197/2022 e n. 213/2023 per il biennio 2023-2024 che aveva ripristino la rivalutazione delle pensioni su fasce complessive d’importo.

La Consulta salva (ancora una volta) i conti pubblici. Il meccanismo di rivalutazione, introdotto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 con il quale sono state parzialmente colpite le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, è pienamente legittimo. Lo afferma la sentenza n. 52/2026 della Corte Costituzionale depositata ieri con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Trento, confermando la validità del sistema di calcolo «a blocchi» introdotto dalle ultime leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024.

La questione

La disputa legale nasce dal ricorso di un pensionato di vecchiaia che aveva contestato il calcolo dell'Inps sulla propria pensione. Al centro della battaglia giuridica ci sono due modalità contrapposte di indicizzazione all'inflazione:

  • Il sistema a scaglioni. La rivalutazione viene applicata in modo progressivo per fasce di importo. Ogni "fetta" di pensione riceve un adeguamento specifico, garantendo una maggiore tutela ai redditi medio-alti.
  • Il sistema a blocchi. L’aliquota di rivalutazione si applica sull’importo complessivo del trattamento. Se la pensione supera una certa soglia, l'intera somma viene rivalutata con una percentuale ridotta.

Il meccanismo a blocchi ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 ed ha superato più volte lo scrutinio dalla Corte Costituzionale giudicato compatibile con la discrezionalità del legislatore e con il temperamento delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Considerato l’aumento dell’inflazione il legislatore lo ha riproposto anche nel biennio 2023-2024 con il seguente modulo:

  • 100% per i trattamenti pensionistici sino a quattro volte il Tm;
  • 85% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il Tm;
  • 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque e sei volte il Tm;
  • 47% per i trattamenti compresi tra sei e otto volte il Tm;
  • 37% per i trattamenti compresi tra otto e dieci volte il Tm;
  • 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il Tm (22% nel 2024).

Secondo i calcoli tecnici presentati dal ricorrente, questo meccanismo avrebbe comportato una perdita di 170,30 euro mensili nel 2023 e di ben 316,80 euro nel 2024.

La decisione

Il Tribunale di Trento aveva ipotizzato una violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, temendo un "appiattimento" eccessivo dei trattamenti pensionistici e una lesione della proporzionalità tra contributi versati e assegno ricevuto. Tuttavia, i giudici costituzionali hanno respinto la tesi. Pur ammettendo che il sistema a blocchi possa generare effetti in peius (peggiorativi) per il pensionato, la Corte ha stabilito che: "Gli scostamenti prodotti sono lievi e non rendono manifestamente irragionevole la scelta del legislatore."

Secondo la sentenza, i differenziali che portano all'allineamento tra diverse classi di reddito sono considerati valori esigui. L'Inps ha infatti dimostrato che lo scarto massimo prodotto da questo meccanismo si assesta sui 68,09 euro, una cifra che non giustifica l'annullamento della norma.

Il salvataggio delle clausole di salvaguardia

A pesare sulla decisione della Consulta è stata anche la presenza delle clausole di salvaguardia, nate proprio per evitare il "sorpasso" paradossale tra pensioni di importo diverso. Grazie a questi correttivi, l'effetto di trascinamento verso il basso viene neutralizzato, rendendo il sacrificio richiesto ai pensionati compatibile con le esigenze di bilancio dello Stato.

La Corte ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell’istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. La discrezionalità del legislatore, in altri termini, legittima una differenziazione delle fasce perequative nei momenti storici di maggiori difficoltà finanziarie aprendo, pertanto, anche in futuro alla possibilità di ricorrere ai blocchi per contenere la spesa pubblica pensionistica.

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