La Manovra 2026 ha prorogato il bonus al posticipo del pensionamento, riservato a chi matura i requisiti per un prepensionamento e decide di rimanere al lavoro: può chiedere di ricevere in busta paga, esentasse, la propria quota di contributi versata ogni mese all’Inps (in genere il 9,19% della retribuzione). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 42/2026 in cui spiega che per effetto della mancata proroga della cd. «Quota 103» il bonus spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) o a forme sostitutive ed esclusive che:
- entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Il bonus è riconosciuto a domanda del lavoratore, a seguito della quale l’Inps verifica il raggiungimento dei requisiti minimi l’accesso alla pensione anticipata flessibile o anticipata e, entro 30 giorni, risponde dando l’eventuale via libera, informando anche il datore di lavoro.
Fondi speciali
Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo il bonus si applica al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria e non a quelli ridotti sino a cinque anni previsti dalla normativa speciale del Fondo. Per gli autoferrotranvieri, inoltre, ai fini del raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) contano solo i periodi maturati dal 1° gennaio 1996.
Cessazione
L’Inps conferma che l’incentivo al posticipo del pensionamento spetta, salvo rinuncia anticipata del lavoratore, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia o sino al conseguimento di altra pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità). Per età di vecchiaia, spiega l’Inps, si intende quella ordinaria di 67 anni (da adeguare agli incrementi alla speranza di vita previsti dal 2027 in poi). Ciò a prescindere dalla circostanza che il lavoratore permanga in servizio anche oltre tale limite anagrafico come nel caso del trattenimento in servizio del dipendente pubblico ai sensi dell’articolo 1, co. 165 della legge di bilancio 2025.
Documenti: Circolare Inps 42/2026













