Pensioni, Il fondo di solidarietà dei ferrovieri incentiva il ricambio generazionale

Valerio Damiani Sabato, 10 Novembre 2018
L'Inps fornisce i chiarimenti a seguito dell'accordo sindacale stipulato il 28 luglio 2016. Il Fondo potrà erogare anche l'assegno straordinario solidaristico con l'obiettivo di incentivare il ricambio generazionale e l'assunzione dei giovani.
Pronto il restyling per le prestazioni di sostegno al reddito erogate dal Fondo di Solidarietà del personale delle Ferrovie dello Stato. L'assegno straordinario di sostegno al reddito potrà essere concesso anche nell'ambito di un piano di ricambio generazionale concordato tra azienda e parti sociali.

Le novità le fornisce l'Inps nella Circolare numero 107/2018 pubblicata ieri con la quale l'Istituto aggiorna le prestazioni erogate dal Fondo a seguito dell’accordo sindacale stipulato il 28 luglio 2016, recepito con il decreto interministeriale numero 99296/2017 che ha modificato il previgente Dm 86984/2015.

Il Fondo, come noto, ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Societa' del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, nonche' nell'ambito di situazioni di crisi aziendale.

L'assegno straordinario solidaristico

L'accordo sindacale del 28 luglio 2016 interviene in particolare sul regime delle prestazioni straordinarie (quelle cioè che garantiscono un sostegno al reddito tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento della pensione sino ad un massimo di cinque anni). Il Dm 86984/2015 riconosceva l'assegno straordinario solo nei confronti del personale dipendente delle Società del Gruppo FS (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovasse nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Dm 99296/2017 riconosce una ulteriore ipotesi di concessione dell'assegno straordinario finalizzato a favorire il ricambio generazionale nelle aziende (il cd. assegno straordinario solidaristico). Il meccanismo, in sostanza, è volto ad incentivare l'assunzione di giovani dipendenti in sostituzione della forza lavoro più anziana coinvolta in piani di esubero del personale. L'assegno può essere erogato a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale che definisca le modalità per l'attuazione del ricambio generazionale. Ed è subordinato alla presentazione, da parte dell'azienda esodante, di una apposita dichiarazione di responsabilità che attesti l’osservanza delle modalità, dei criteri e delle procedure per l’attuazione del ricambio generazionale previste dalle Parti stipulanti gli accordi di procedura.

Misura e durata

Invariata la durata e il congegno di calcolo dell'assegno. Anche l'assegno solidaristico - al pari di quello straordinario - è accessibile ai lavoratori che si trovino a non più di cinque anni (60 mesi) dai requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata nella gestione di appartenenza (Fondo Speciale FS o Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti). La misura dell'assegno è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria secondo le regole di cui all'articolo 40 della legge 183/2010.

Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Va detto che il Fondo di Solidarietà delle Ferrovie concede la facoltà al lavoratore di optare per l’erogazione della prestazione in unica soluzione. In tal caso, la misura dell'assegno straordinario e dell'assegno solidaristico, è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della stessa fosse avvenuta in forma rateale, attualizzata al tasso ufficiale di sconto BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione. In caso di erogazione della prestazione in unica soluzione, il Fondo però non provvede al versamento della contribuzione correlata. La medesima, pertanto, non è dovuta dal datore di lavoro.

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Documenti: Circolare Inps 107/2018

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