Pensioni, in soffitta l'arrotondamento dell'anzianità contributiva?

Martedì, 20 Gennaio 2015
La Riforma Fornero non ha chiarito se è possibile continuare ad applicare l'arrotondamento dell'anzianità previdenziale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata.

Kamsin L'entrata in vigore della legge Fornero, il 1° gennaio 2012, rimette in discussione l'applicazione delle norme sull'arrotondamento dell'anzianità contributiva minima per i dipendenti del pubblico impiego. Com'è noto la disciplina vigente sino al 2011 prevedeva che l’anzianità contributiva potesse essere arrotondata a mese intero se fosse stata pari ad almeno 16 giorni (Circolare Inpdap 14/98; articolo 59 legge 449/1997). L'Inpdap con la citata Circolare confermava l'applicazione, a decorrere dal 1998, delle disposizioni in materia di arrotondamenti cosi' come previsti dall'art. 3 della legge 274/91 secondo cui "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore". 

In questo modo, ad esempio, il requisito di 20 anni di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia o per l'inabilità relativa si conseguiva al raggiungimento di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni; quello dei 35 anni per la pensione di anzianità si conseguiva con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio; quello della pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni e così via. Mentre non potevano essere arrotondati i requisiti anagrafici connessi alle prestazioni in parola (es. il requisito di 65 anni per la pensione di vecchiaia).

Una prima novità veniva introdotta nel 2010 quando entrò in vigore il criterio delle quote per determinare i requisiti per la pensione di anzianità. Il criterio era stato introdotto dalla legge 243/04, nota come riforma Maroni.  In applicazione di tale riforma la Circolare Inpdap 7/2008 ha disposto che i requisiti minimi contributivi previsti per il raggiungimento delle quote (cioè i 35 anni) dovevano essere perfezionati per intero senza operare alcun arrotondamento. In pratica per accedere alla pensione di anzianità risultava necessario essere in possesso di almeno 35 anni di contributi, mentre non sarebbero stati piu' sufficienti 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. In ogni caso gli arrotondamenti dell'anzianità contributiva sulle prestazioni diverse dalla pensione di anzianità con le quote restavano comunque in vigore. Ad esempio si poteva continuare ad accedere alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.

Con l'avvento della Riforma Fornero la possibilità di continuare a fruire dell'arrotondamento risulta piu' molto controversa. L'Inps, infatti, pare aver mutato atteggiamento circa la possibilità di applicare l'articolo 3 della legge 274/1991. Per quanto riguarda la pensione anticipata, la prestazione che ha sostituito la pensione di anzianità, la Circolare Inps 37/2012 lascia ora intendere che i requisiti contributivi devono essere posseduti per intero non potendosi più operare alcun tipo di arrotondamento. Così ad esempio una lavoratrice potrà andare in pensione nel 2015 solo se avrà raggiunto 41 anni e 6 mesi di contributi e non quindi 41 anni, 5 mesi e 16 giorni di lavoro. Parimenti per un lavoratore saranno necessari 42 anni e mezzo di contributi (e non 42 anni, 5 mesi e 16 giorni).

Anche per la pensione di vecchiaia la Circolare Inps 37/2012 fissa in 20 anni il requisito contributivo minimo non facendo piu' alcun cenno alla possibilità di invocare i 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio. In ogni caso sarebbe opportuna una precisazione ufficiale da parte dell'Inps. Le norme in materia di arrotondamento, infatti, non sono state abrogate e gli interpreti del settore hanno difficoltà nel comprendere gli effetti sulle prestazioni previdenziali dei lavoratori.

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