Pensioni, Ottava Salvaguardia più conveniente dell'APE sociale o volontario

Vittorio Spinelli Sabato, 04 Febbraio 2017
L'assegno maturato con l'ottava salvaguardia pensionistica non sarà oggetto di riduzioni o tetti negli importi come invece accadrà di regola con l'APE. 
Chi ha la possibilità di pensionarsi con l'ottava salvaguardia è bene la sfrutti subito in quanto l'APE volontario o sociale avrà un impatto meno favorevole sulla misura dell'assegno pensionistico. I due provvedimenti si rivolgono infatti a coorti di lavoratori talvolta sovrapponibili gli uni agli altri ma tra le due strade la salvaguardia è sicuramente da preferire. Chi riesce a beneficiare della nuova salvaguardia, infatti, può pensionarsi nel 2017 con i requisiti pre riforma “Fornero” (le cosiddette “quote” o i vecchi 40 anni di contributi) e senza riduzioni dell’assegno, mentre chi accede all’APE sociale, oltre a soddisfare requisiti anagrafico-contributivi diversi, avrà diritto ad una indennità pari al massimo a 1.500 euro al  mese sino al compimento dei normali requisiti di pensionamento. Ciò significa che chi avrebbe diritto ad una pensione di importo superiore a 1.500 euro subirà il taglio della quota eccedente. Inoltre la prestazione sarà pagata per dodici mesi l'anno contro le 13^ mensilità di una pensione.

Con l'APe volontario la penalità sarà ancora più intensa perchè il lavoratore dovrà chiedere un prestito al sistema bancario da restituire una volta conseguita la pensione per i successivi 20 anni, l'impatto sarà pari a circa il 5% del valore dell'assegno per ogni anno di anticipo richiesto. Si faccia l'esempio di un lavoratore con 62 anni e 36 di contributi con una pensione lorda maturata al 1° maggio 2017 pari a 2mila euro. Se ha diritto alla salvaguardia può pensionarsi con le vecchie regole riscuotendo l'intero importo. Se sceglie l'APE sociale avrà diritto solo a 1.500 euro sino al pensionamento di vecchiaia; se opta per l'APE volontario andrà incontro ad una penalità per i successivi 20 anni. 

Chi soddisfa i requisiti per accedere all'ottava salvaguardia non deve, pertanto, perdere questa opportunità. A tal fine occorre ricordare che gli interessati dovranno presentare istanza di accesso, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017 all'Inps o al Ministero del Lavoro. La salvaguardia pensionistica si rivolge, è bene ricordarlo, a lavoratori che prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, nel 2011, avessero perduto il lavoro o avevano siglato accordi per la sua cessazione entro pochi anni. Dunque si tratta di un intervento di natura selettiva e non rivolto alla generalità degli assicurati. 

I destinatari della Salvaguardia
In particolare vi rientrano i lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall'attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile. 

Vi rientrano, inoltre, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i lavoratori cessati per via unilaterale (ovvero soggetti che sono stati licenziati o che si sono dimessi dal posto di lavoro); i lavoratori in congedo straordinario nel 2011 ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 per assistere figli disabili e i lavoratori con contratti a tempo determinato. Per la puntuale indicazione dei profili di tutela si rimanda alla tavola sottostante. Questi lavoratori dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all'entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l'84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 a seconda dei casi. Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi dell'articolo 33, co. 3 della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011. 

E' bene dunque che i lavoratori iscritti presso forme di previdenza pubblica obbligatoria che si riconoscono in uno dei suddetti profili presentino istanza di accesso al beneficio agli organi competenti. Se la domanda sarà vagliata positivamente il lavoratore potrà accedere alla pensione secondo le regole di pensionamento previgenti alla Legge Fornero senza subire alcun taglio sulla misura dell'assegno. Le regole di calcolo dell'assegno restano quelle note: esso sarà determinato con il sistema retributivo sino al 2011 o al 1995 se il lavoratore poteva vantare rispettivamente almeno 18 anni di contributi oppure meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 fermo restando che le quote maturate dopo il 2011 saranno determinate con il sistema di calcolo contributivo.

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