Pensioni, L'uscita a 64 anni apre al lavoro all'estero

Franco Rossini Venerdì, 02 Giugno 2017
Apertura del Ministero del Lavoro e dell'Inps alla possibilità di valorizzare le contribuzione estera, in virtu' della totalizzazione internazionale, per guadagnare l'uscita anticipata per la classe 1952.
La disposizione eccezionale prevista dall'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011 in favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti del settore privato nati nel 1952 è compatibile con il lavoro all'estero. Lo stabilisce l'istituto con il messaggio 2218 dello scorso 30 maggio in cui vengono fornite ulteriori chiarimenti circa le condizioni per fruire del pensionamento a 64 anni (e 7 mesi) per i lavoratori dipendenti del settore privato classe 1952 che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 o le lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno raggiunto i 20 anni di contributi entro il 2012. 

Con riferimento all’ambito di applicazione di tale norma, che consente ai lavoratori privati e alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti dall’articolo alla data di conversione in legge del citato decreto legge (28 dicembre 2011), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale

In particolare, l'Inps spiega che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato. 

Inoltre, il citato Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa de qua, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione. Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si devono considerare, nei limiti di cui alle citate disposizioni già pubblicate dall’Istituto, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati. 

In sostanza l'Inps ammette che se il lavoratore svolgeva attività dipendente all'estero alla data del 28 dicembre 2011 questi sarà considerato alla stregua di un soggetto che la prestasse in Italia e che ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti per l'uscita (35/36 o 20 anni di contributi) si può far valere la contribuzione versata all'estero in virtu' del principio della totalizzazione internazionale. Per ulteriori dettagli circa la portata della disposizione in parola si rimanda a questo apposito approfondimento.    

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Documenti: Messaggio Inps 2218/2017

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