Pensioni, La Cassa Forense ha 10 anni per rideterminare la misura dell'assegno

Nicola Colapinto Venerdì, 21 Giugno 2019
L'errore in sede di liquidazione non vincola la Cassa all'immutabilità del trattamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo la tesi dell'ente previdenziale.
La Cassa Forense ha 10 anni di tempo per rideterminare il trattamento pensionistico liquidato ai propri iscritti.  La Corte di Cassazione riafferma con la sentenza numero 16415 del 19 Giugno 2019 la delicata questione degli errori prodotti dall'ente previdenziale in sede di liquidazione della pensione e la possibilità, pertanto, di rideterminare in senso sfavorevole per l'assicurato la misura dell'assegno.

La questione questa volta riguardava un ex-avvocato al quale la Cassa Forense aveva anticipato in due missive che avrebbe avuto diritto ad un assegno pari a 11.040 euro annui. L'assicurato convinto della bontà della determinazione ha quindi prodotto domanda di pensione. Dopo pochi mesi dal pensionamento l'ente previdenziale però ha proceduto unilateralmente alla rideterminazione della pensione in misura pari a 4.967 euro annui. La questione è sfociata quindi in tribunale con il pensionato chiedeva che la Cassa fosse condannata al pagamento della pensione nella misura originaria. La difesa del pensionato stressava in particolare il fatto che la misura della pensione comunicata dalla Cassa, essendo stata privatizzata ad opera del Dlgs 509/1994, costituiva una proposta contrattualmente vincolante conclusa con l'accettazione del pensionato. Pertanto tale obbligo non poteva essere unilateralmente rideterminato.

La decisione della Cassazione

L'orientamento della Cassazione è stato contrario alle pretese del pensionato. Secondo la Corte, infatti, la privatizzazione della Cassa Forense non vale a mutare la natura assolutamente indisponibile della prestazione previdenziale dalla medesima gestita ed alla quale non si può applicare lo schema privatistico "proposta contrattuale-accettazione". La trasformazione operata dal Dlgs 509/1994, in altri termini, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi e che l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. Per tale ragione spiegano i giudici è impensabile ascrivere il rapporto previdenziale con la Cassa allo schema contrattuale di diritto privato.

Con riferimento al potere di rettifica della determina di liquidazione la Corte precisa che se nel regime pubblico (quello cioè gestito dall'Inps) può essere esercitato in qualsiasi momento successivo al pensionamento (ma il pensionato non è tenuto a restituire gli importi pagati in eccesso dall'ente previdenziale salvo dolo dell'interessato) nel sistema della Cassa Forense manca una norma di analogo tenore. Tuttavia la Corte si rifà a quanto già stabilito in occasione della sentenza numero 501/2009 in cui è stato stabilito che la Cassa Forense può procedere alla rettifica della liquidazione della pensione nei limiti della prescrizione decennale, "secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva- previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione". Sulla base di tali argomentazione la Corte di Cassazione ha quindi accolto la tesi dalla Cassa Forense confermando peraltro quando già stabilito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.

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