Pensioni, Niente supplemento allo statale che si rioccupa

Lunedì, 06 Giugno 2022
Se il nuovo impiego comporta la reiscrizione alla Cassa Stato. In questi casi occorre raggiungere un diritto autonomo a pensione sulla base dei servizi resi dopo il pensionamento.

Tra le problematiche che a volte interessano i pensionati una riguarda la possibilità di rioccuparsi dopo la pensione. Essendo venute meno le norme che, in passato, limitavano la possibilità di cumulare la pensione con un reddito da lavoro dipendente o autonomo (almeno nella gran parte dei casi) può capitare di profittare di una nuova occasione lavorativa, per un periodo temporale non particolarmente lungo, dopo la pensione.

Come noto il versamento di ulteriori contributi dopo la pensione dà diritto alla liquidazione di un supplemento o di una pensione supplementare a seconda della gestione assicurativa in cui sono stati effettuati i versamenti dopo la pensione.

Pensionati Ex dipendenti pubblici

Quanto detto vale anche, di regola, per i pensionati ex dipendenti del settore pubblico. Se la rioccupazione avviene con contratti di lavoro dipendente nel settore privato, o attività di natura autonoma (con iscrizione, ad esempio, alla gestione commercianti o alla gestione dei lavoratori parasubordinati) al pensionato spetta un assegno supplementare (all'età di 67 anni) a carico dell’AGO o della Gestione Separata Inps a prescindere dall'entità del periodo di lavoro svolto.

Se invece il pensionato si rioccupa in attività lavorative che, per qualsiasi ragione, comportano la reiscrizione ad una gestione esclusiva dell’AGO (es. la Cassa Stato) la situazione si complica perché queste non conoscono l'istituto né del supplemento né della pensione supplementare. Si pensi, ad esempio, ad un postale che dopo il pensionamento presta attività di insegnamento nel settore scolastico per alcuni anni.

In questo caso l’erogazione di un trattamento pensionistico aggiuntivo spetta solo se l’interessato raggiungerà i requisiti contributivi per l'erogazione di una prestazione previdenziale autonoma in relazione al nuovo servizio (ai sensi dell'articolo 130 co. 2 del DPR 1092/1973).

Diritto autonomo

In merito l’Inps ha precisato (Circ. Inps 184/2015) che ai fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, necessaria per stabilire i requisiti di accesso ed il sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni sostitutive ed esclusive della stessa non si deve tener conto dei contributi posseduti dall’interessato nelle suddette gestioni antecedentemente al 31.12.1995, se già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico.

Di conseguenza se l’anzianità derivante dal nuovo incarico è interamente versata dopo il 31.12.1995 (circostanza ormai inevitabile) il diritto alla pensione di vecchiaia (autonoma) spetta al compimento del 70° anno di età unitamente ad almeno cinque anni di servizio effettivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, co. 7 del dl n. 201/2011. Con la conseguenza, peraltro, che la Pa avrebbe pure l’obbligo di trattenere in servizio l’assicurato sino al 70° anno se la prosecuzione consentisse il raggiungimento della predetta anzianità contributiva.

La Riunione

In caso contrario il pensionato per non perdere i contributi versati può optare per la riunione di tutti i servizi resi allo stato ai sensi dell'articolo 112 e 117 del DPR 1092/1973 ottenendo la liquidazione di un nuovo ed unico trattamento pensionistico comprensivo sia dei servizi precedenti che quelli successivi. Una scelta non indolore perché comporta la rifusione del precedente trattamento pensionistico erogato per tutto il periodo durante il quale si è protratta la rioccupazione (ma non del periodo durante il quale è stata percepita la sola pensione).

Come si intuisce la seconda ipotesi è percorribile solo ove la rioccupazione abbia determinato una forte crescita della retribuzione con un aumento significativo della pensione risultante dalla riunione di tutti i servizi prestati, aumento in grado di compensare il prelievo rateale scaturente dalla rifusione. In alternativa al pensionato spetterà solo l'indennità «una tantum» di cui all'articolo 42 ultimo comma del Dpr 1092/1973 purché il servizio abbia avuto durata almeno di un anno.

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