La funzionalità «PRISMA» debutta anche per i dipendenti pubblici. Il recente servizio creato dall’Inps che consente di controllare se il dipendente possiede o meno anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 e, pertanto, soggiace o meno al massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995 (pari a 122.295€ nel 2026) è stato esteso, infatti, anche ai datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche (CPTS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG). Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 63/2026.
Massimale Contributivo
La funzionalità ha esordito nel 2024 in via sperimentale per la generalità dei datori di lavoro del settore privato con l’obiettivo di ridurre gli errori in sede di applicazione del massimale di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, prevede un massimale contributivo e della base pensionabile pari a 122.295€ (2026):
- nei confronti dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (rilevano sia le gestioni Inps sia quelle dei liberi professionisti) anche presso Paesi UE o convenzionati con l’Italia;
- nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all’opzione stessa.
Nel tempo l’Inps ha avuto modo di precisare che è irrilevante la presenza anteriore al 31 dicembre 1995 (e quindi non si determina la disapplicazione del massimale):
- dei periodi riscattati relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella gestione Separata ai sensi dell’articolo 51, co. 2 della legge n. 488/1999;
- del riscatto agevolato della laurea per i cd. «inoccupati» (ex art. 1, co. 77 della legge n. 247/07);
- del riscatto, ricongiunzione o altri accrediti intervenuti in casse professionali istituite dal dlgs n. 103/1996 che applicano nei confronti dei loro iscritti il solo sistema di calcolo contributivo della pensione (sono, invece, sempre rilevanti gli accrediti anteriori al 31 dicembre 1995 in casse professionali istituite anteriormente al 1996 che applicano un regime diverso da quello esclusivamente contributivo).
Si presti attenzione, inoltre, alla circostanza che è possibile anche acquisire anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 successivamente all’assunzione perdendo, pertanto l’applicazione del massimale contributivo. Ciò si verifica, in particolare, in presenza di una domanda di accredito figurativo (es. servizio militare) o di un riscatto (es. laurea). In tal caso l’Inps ha precisato che l’esclusione dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l’accredito della contribuzione figurativa o l’assolvimento del relativo onere economico.
Funzione «PRISMA»
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia. Obblighi che permangono in caso il lavoratore effettui una richiesta di accredito figurativo o di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e/o una richiesta di opzione al sistema contributivo.
La funzione «PRISMA» (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale) consente ai datori di lavoro di controllare le dichiarazioni rese (o non rese) dal dipendente in base alle informazioni in possesso dall’Inps evitando così errori nell’applicazione del massimale.
Gestioni pubbliche
Ebbene l’Inps spiega che la predetta funzionalità è ora estesa anche ai datori di lavoro (pubblici o privati) che hanno dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG). La funzionalità è subordinata alla verifica che sia stata effettuata, da parte del medesimo datore di lavoro (anche tramite un intermediario), la comunicazione UNILAV di assunzione e che lo stesso rapporto di lavoro sia ancora attivo.
La funzionalità darà evidenza anche dell’eventuale domanda di disapplicazione del massimale chiesta e accolta dall’Istituto ai sensi del dl n. 4/2019 per quelle categorie di dipendenti pubblici dove non sono attive forme di previdenza complementare con contributo del datore di lavoro (es. comparto difesa e sicurezza). Queste categorie di personale, infatti, ancorché assunte dopo il 31 dicembre 1995 (e, quindi, teoricamente soggette al massimale della base contributiva e pensionabile) possono chiederne la disapplicazione al fine di ottenere un assegno previdenziale più succulento.
Resta inteso che la funzionalità non ha efficacia certificativa e che, pertanto, il datore di lavoro dovrà continuare ad acquisire la documentazione dai propri dipendenti in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi. In particolare la funzionalità potrebbe non essere accurata in presenza di periodi di lavoro all’estero in Paesi Ue o convenzionati anteriori al 1° gennaio 1996 e/o di domande di accredito figurativo / riscatto presentante presso la gestione pubblica (Ex-Inpdap) o Casse Professionali. Questi eventi, infatti, potrebbero non essere stati comunicati correttamente all'Inps.
Documenti: Circolare Inps 63/2026













