Pensioni, Ok alla convenzione che sblocca il cumulo per i liberi professionisti

Vittorio Spinelli Martedì, 20 Febbraio 2018
Raggiunta l'intesa tra Inps e Casse Professionali per il pagamento delle pensioni in regime di cumulo dei periodi assicurativi per i professionisti.
Ultimo passo per il pagamento delle pensioni in regime di cumulo tra l'Inps e le Casse Professionali. E' stata infatti raggiunta finalmente l'intesa per l’applicazione pratica del cumulo gratuito introdotto dalla legge 232/2016 che consente ai lavoratori che hanno contribuzione mista, cioè versata presso le gestioni Inps e le Casse Professionali, di sommarla al fine di guadagnare un'unica prestazione pensionistica. L’annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa congiunta tra Inps e Adepp, l'Associazione che riunisce gli Enti previdenziali privati. Il testo della convenzione quadro ha sciolto, in particolare, gli ultimi due nodi, sull'ente istruttore della domanda e sulla "provvista", elementi che hanno ritardato la partenza dell'operazione.

Il documento chiarisce che può chiedere il cumulo gratuito il professionista non ancora pensionato - anche se ha maturato i requisiti della pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo; che il cumulo dovrà avere ad oggetto per intero tutti i periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte nel cumulo (non è ammesso, in altri termini, il cumulo parziale); l’ente istruttore, incaricato di avviare la pratica, è quello di ultima iscrizione mentre l'Inps sarà sempre l’ente pagatore (anche se il soggetto non ha contributi Inps). Nel testo si esplicita che l’Ente pagatore erogherà la prestazione pensionistica con le stesse modalità, procedure e periodicità di qualsiasi altro trattamento e che con una procedura automatizzata verranno comunicate eventuali variazioni dell’importo dell’assegno all’Ente che ha istruito la pratica; sarà l’Inps a darne notizia al soggetto interessato.

Sulla creazione della provvista, cioè sulle risorse economiche che le Casse dovranno mettere a disposizione affinchè l'Inps proceda al pagamento della quota dell'assegno di competenza delle Casse, sono state accolte le richieste degli Enti Privati che volevano monitorare la quantificazione degli importi da accantonare. In particolare è stata prevista la possibilità per le Casse di effettuare dei controlli formali sull'importo messo in pagamento dall'Inps entro i successivi tre mesi dalla liquidazione della pensione e nell’ipotesi vengano riscontrati errori sull'importo da mettere in pagamento scatteranno i conguagli.

L'intesa sulla convenzione non sblocca tuttavia ancora i pagamenti delle pensioni dei professionisti. Occorre ora che ogni Cassa sottoscriva la convenzione con l’Inps. 

Boeri: Soluzione Soddisfacente

È una "convenzione che pone termine a un’asimmetria del nostro mercato del lavoro. Non c’era motivo per penalizzare i lavoratori con carriere mobili" ha dichiarato Boeri durante la conferenza. Secondo Boeri la misura interesserà potenzialmente ben 702.318 lavoratori con carriere lavorative frammentarie, tra ordinamento previdenziale pubblico, gestito dall'Inps, e la carriera professionale.  Secondo Boeri, saranno necessari circa 10 giorni perché ogni ente/cassa riceva le indicazioni e possa prepararsi all’avvio della operatività. Oliveti,  Presidente dell'Adepp, dopo aver ringraziato le singole casse per la collaborazione, ha spiegato i benefici per i contribuenti italiani che hanno avuto una carriera mobile e che avranno "la possibilità di poter vedere collegate le varie entità nella storia contributiva e prevedere una singola pensione cumulata, senza lasciare degli spezzoni contributivi che non abbiano un riconoscimento pensionistico". 

Oliveti ha ricordato che adesso "ci sarà un accordo" affinché "questo schema" sia assorbito "fra le singole casse e l’Inps" per avviare il percorso. "La convenzione - si legge nella nota congiunta - ha subito tempi lunghi perché è stato necessario trovare delle modalità operative che consentissero all’Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo (legge n. 232 del 2016) che ha previsto, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma". 

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